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Sentenza — n. 40530/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40530/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40530/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di Ciro Di Cristo avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 26 novembre 2019 in quanto proposto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Regesto Legislator

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art. 583 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40530/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Come rilevato anche dall'Avvocato generale nella requisitoria scritta, il diligente difensore del ricorrente ha inoltrato l'atto di appello anche mediante raccomandata A/R ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen., pur avendolo proposto parallelamente e tempestivamente via PEC (posta elettronica certificata) in data 7 aprile 2020 in pendenza del periodo di sospensione dei termini processuali dovuta alla pandemia da Covid-19. L'esame del contenuto del fascicolo processuale conferma l'assunto difensivo, ivi rinvenendosi sia il plico di spedizione dell'atto a mezzo servizio postale sia il timbro di ricezione da parte della cancelleria del Tribunale di Taranto, ufficio giudiziario che aveva emesso il provvedimento impugnato, nei termini indicati in ricorso.

Parole chiave

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tempestività dell'istanza di ricusazione tempestività dell'invio postale trasmissione di un atto processuale ricorso effettivo allegazioni insufficientemente motivate notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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art. 583 cod. proc. pen
Come rilevato anche dall'Avvocato generale nella requisitoria scritta, il diligente difensore del ricorrente ha inoltrato l'atto di appello anche mediante raccomandata A/R ai sensi dell'art. 583 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Di Cristo Ciro, n. Pompei (Na) 30/03/1988 avverso l'ordinanza n. 1/21 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto del 13/01/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona dell'Avvocato generale Piero Gaeta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, per l'ulteriore corso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di Ciro Di Cristo avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 26 novembre 2019 in quanto proposto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'appellante, il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 583, 591, lett.

c) e 592 cod. proc. pen., lamentando che, oltre alla trasmissione via PEC, l'impugnazione era stata proposta dal difensore anche a mezzo servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro i termini di legge, con spedizione dell'atto avvenuta il 15 maggio 2020 e ricezione da parte dell'ufficio preposto del Tribunale di Taranto il successivo giorno 19.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Come rilevato anche dall'Avvocato generale nella requisitoria scritta, il diligente difensore del ricorrente ha inoltrato l'atto di appello anche mediante raccomandata A/R ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen., pur avendolo proposto parallelamente e tempestivamente via PEC (posta elettronica certificata) in data 7 aprile 2020 in pendenza del periodo di sospensione dei termini processuali dovuta alla pandemia da Covid-19. L'esame del contenuto del fascicolo processuale conferma l'assunto difensivo, ivi rinvenendosi sia il plico di spedizione dell'atto a mezzo servizio postale sia il timbro di ricezione da parte della cancelleria del Tribunale di Taranto, ufficio giudiziario che aveva emesso il provvedimento impugnato, nei termini indicati in ricorso.

Risultano, pertanto, irrilevanti ai fini della decisione del caso in esame le considerazioni, astrattamente condivisibili, contenute nell'ordinanza relative sia alla mancata previsione dell'atto di appello tra quelli per cui l'art. 16, comma 4, decreto legge n. 179 del 2012 contempla l'impiego della posta elettronica certificata sia alla portata non innovativa rispetto a quella processuale ordinaria della disciplina dettata per il periodo di pandemia da Covid-19, a partire dall'art. 83, comma 12-quater, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 alle altre previsioni di contenuto analogo contenute nei successivi provvedimenti normativi emergenziali.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso del procedimento. P. Q. M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi degli atti alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per l'ulteriore corso. Così deciso, 18 ottobre 2021 Il consigli ésir sore Il Presi t OrindoVI 'I o i Anna Cli u