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Ordinanza — n. 40310/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40310/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40310/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente OR‘b.:;2n3)—n sul ricorso proposto da: YMERI XHENIS nato il 13/03/1987 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; lette/sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI R.G. 35802/2021

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40310/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 35802/2021

Parole chiave

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azione condannatoria risarcimento per errore giudiziario responsabilità scemata rettificazione della decisione controllo della commisurazione della pena decisioni in materia medica
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Testo completo

la seguente OR‘b.:;2n3)—n sul ricorso proposto da: YMERI XHENIS nato il 13/03/1987 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; lette/sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI R.G. 35802/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Ymeri Xhenis a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che disponeva la sua consegna alla A.g. della Repubblica Federale Tedesca in base al mandato di arresto europeo del Tribunale di Aquisgrana, RFT, del 16/7/2021; osserva: il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori termine. Secondo l'art. 22 1. n. 69 del 2005 il ricorso avverso la decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo deve essere presentato nella cancelleria della Corte di Appello entro cinque giorni dalla conoscenza legale del provvedimento; invece, nel caso di specie, a fronte della notifica della sentenza in data 27/9/2021, il ricorso è pervenuto alla cancelleria della Corte di appello il 5 ottobre 2021 (come da timbro sul ricorso stesso). Deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,1. n. 69 del 2005. Roma il 5 novembre 2021 Il relatore sidente tc>4__A_ DEPOS