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Sentenza — n. 40296/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40296/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40296/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara applicava sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. la pena nei confronti di Marcello Picone per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di varie sostanze stupefacenti), disponendo, tra l'altro, anche la confisca ex art. 240 cod. proc. pen. della somma di danaro di euro 14.511,78 sottoposta a sequestro probatorio, trattandosi di cosa utilizzata per commettere il delitto.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 40296/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (240 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla confisca del danaro. Tale somma era stata rinvenuta al momento dell'arresto e in modo illogico il giudice ha ritenuto trattarsi di cosa finalizzata alla commissione del reato. Né poteva la stessa somma essere qualificata come provento di reato, versandosi in ipotesi di sola detenzione di stupefacente.

Parole chiave

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traffico di cocaina confisca di valori patrimoniali detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti bene sequestrato sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara applicava sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 cod. proc. pen
309 del 1990 (detenzione illecita di varie sostanze stupefacenti), disponendo, tra l'altro, anche la confisca ex art. 240 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
309, non può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato/ ai sensi del primo comma dell'art. 240 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Picone Marcello, nato a Novara il 10/10/1993 avverso la sentenza del 21/07/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara applicava sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. la pena nei confronti di Marcello Picone per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di varie sostanze stupefacenti), disponendo, tra l'altro, anche la confisca ex art. 240 cod. proc. pen. della somma di danaro di euro 14.511,78 sottoposta a sequestro probatorio, trattandosi di cosa utilizzata per commettere il delitto.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (240 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla confisca del danaro. Tale somma era stata rinvenuta al momento dell'arresto e in modo illogico il giudice ha ritenuto trattarsi di cosa finalizzata alla commissione del reato. Né poteva la stessa somma essere qualificata come provento di reato, versandosi in ipotesi di sola detenzione di stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata è incorsa in duplice vizio. Da un lato essa è priva di motivazione, quanto alle ragioni della disposta confisca, e dall'altro è affetta da violazione di legge, là dove ha considerato la somma di denaro confiscata come cosa utilizzata per commettere il reato, a fronte di una imputazione avente ad oggetto il delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente. Si è già più volte affermato che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato/ ai sensi del primo comma dell'art. 240 cod. pen. che, in ipotesi, costituisce il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e/o è destinato ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo tali somme qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (tra tante, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204).

Nel caso in esame, inoltre, poiché l'ablazione è stata disposta sulla base di un sequestro "probatorio" di cosa costituente strumento del reato, non è neppure prospettabile allo stato la confisca ex art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990.

3. La confisca del denaro, prima ancora che non motivata, deve ritenersi comunque illegittimamente disposta e la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro con conseguente restituzione all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Novara per quanto di competenza. Così deciso il 20/10/2021. Il Consiglier7lestensore Il Presidente Ersilia C.hlvaese na Pereez Il