Sentenza — n. 39556/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con la sentenza indicata in rubrica, ha applicato a Niass Khadi e Ciss Mor la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e, in relazione al medesimo reato, la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa a Thiam Mouhamed. Il Tribunale ha ordinato la confisca della somma in sequestro "in quanto gli imputati non ne hanno giustificato la provenienza e che risulta sproporzionata al loro reddito, trattandosi di soggetti privi di stabile e documentata attività lavorativa, come dagli stessi dichiarato in sede di convalida".
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, artt. 85 -bis d.P.R. 309/1990, art. 616 c.p; Sentenza — n. 39556/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le conclusioni del giudice sono in linea con le previsioni recate dall'art. 85 -bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 -bis cod. pen. circa la mancata giustificazione della provenienza della provvista di denaro contante in sequestro. 2.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.• P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Niass Khadi, nato in Senegal il 20/9/1994 Mor Ciss, nato in Gabon l'1/1/2000 Thiam Mouhamed, nato in Senegal il 10/5/1988 avverso la sentenza del 19/5/2021 del Tribunale di Torino Sezione Giudice per le indagini preliminari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con la sentenza indicata in rubrica, ha applicato a Niass Khadi e Ciss Mor la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e, in relazione al medesimo reato, la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa a Thiam Mouhamed. Il Tribunale ha ordinato la confisca della somma in sequestro "in quanto gli imputati non ne hanno giustificato la provenienza e che risulta sproporzionata al loro reddito, trattandosi di soggetti privi di stabile e documentata attività lavorativa, come dagli stessi dichiarato in sede di convalida".
2. Con i comuni motivi di ricorso gli imputati denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 85 -bis d.P.R. 309/1990 e 240-bis cod. pen., e vizio di motivazione, sul punto della sproporzione tra guadagni e patrimonio e che deve essere comprovata dall'Accusa, non potendosi addossare all'imputato e che nel caso in esame è vieppiù conclamata dalla mancata indicazione delle somme in sequestro. Non sono indimostrate le allegazioni di Khadim Niass, richiamate nella sentenza, che ne aveva allegato la provenienza dal suo lavoro di ambulante né è sproporzionato il possesso della somma (settanta euro) rinvenuta sul mobile della cucina, giustificata dal lavoro di ambulante e buttafuori di Ciss Mor e Mouhanned Thiam.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili perché fondati su motivi generici e manifestamente infondati. Vero, infatti, è che la statuizione sulla confisca era estranea all'accordo (estraneità che ne giustifica la ricorribilità con l'odierna impugnazione, S.U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, tuttavia, reputa il Collegio che il giudice abbia congruamente motivato la confisca del denaro sia perché ritenuta provento dell'attività di spaccio e, comunque, non giustificata avendo gli imputati, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, dichiarato di svolgere attività precarie, rimaste prive di giustificazione, anche con l'odierno ricorso.
Le conclusioni del giudice sono in linea con le previsioni recate dall'art. 85 -bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 -bis cod. pen. circa la mancata giustificazione della provenienza della provvista di denaro contante in sequestro. 2.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.• P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così