Cassation appeal dismissed due to loss of interest after custodial measure replaced with home detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lost interest in the proceedings after the custodial measure was replaced with home detention. Although the appellant initially challenged the rejection of the substitution request based on legal violations and illogical reasoning, they subsequently renounced the appeal due to the new measure. The court ruled that this loss of interest constitutes a ground for inadmissibility without requiring a judgment on the merits or awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appellant renounces the appeal due to a change in the custodial measure that eliminates the need for the contested decision, the appeal is inadmissible for lack of interest.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Schiro' Demetrio nato a Piana Degli Albanesi il 12/11/1973 avverso l'ordinanza del 12 aprile 2021 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza del 12 aprile 2021 il Tribunale di Palermo ba rjgettato l'appello • 1,4 proposto da Demetrio Schirò contro l'ordinanza del G-ri.rp di Termini Imerese di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 81 comma 2, d.P.R. n. 309/90, con quella degli arresti domiciliari. 2.Ha proposto ricorso per cassazione Demetrio Schirò deducendo i vizi di violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2 dell'imputazione provvisoria), e di illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento ad entrambi i reati oggetto dell'imputazione provvisoria.
3. Nelle more del ricorso il difensore di fiducia del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari. In considerazione della sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
4. All'inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto il venir meno dell'interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un'ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvumes, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensare Il Presi nte Debora T