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Sentenza — n. 39536/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39536/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39536/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 747 del 17 marzo 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti di condanna di Jessica Evangelista per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. alla pena di anni due di reclusione, nonché al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile, liquidato in euro 2.000,00.

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Sentenza — n. 39536/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 primo motivo di ricorso è fondato e ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali mancanza di prova deposizione inattendibile contumacia accertamento inesatto dei fatti notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
747 del 17 marzo 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti di condanna di Jessica Evangelista per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Jessica Evangelista nata a Jesi il 30/8/1990 avverso la sentenza del 17 marzo 2021 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. Angelo Guanciale, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 747 del 17 marzo 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti di condanna di Jessica Evangelista per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. alla pena di anni due di reclusione, nonché al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile, liquidato in euro 2.000,00.

2. Propone ricorso per cassazione Jessica Evangelista articolando tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 8, legge 20 novembre 1982, n. 890 e la conseguente omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Nonostante detta notifica, effettuata tramite il servizio postale, non sia andata a buon fine, non sono state adottate le formalità prescritte dall'art.8 che avrebbero consentito alla ricorrente, che in quel periodo risiedeva proprio nel luogo in cui fu tentato il recapito dell'avviso (si allega, a tal fine il certificato storico di residenza), di conoscere l'esistenza del processo e di nominare un difensore di fiducia. 2.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto provata la responsabilità della ricorrente omettendo di valutare le contraddizioni tra le deposizioni della parte civile e del teste Matteo d'Errico in merito all'avvenuto riempimento dell'assegno in loro presenza da parte dell'imputata. 2.3 Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, nonostante l'incensuratezza dell'imputata e la sua condizione personale e familiare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è fondato e ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

2. Dall'esame degli atti che questa Corte è legittimata a compiere in considerazione dell'error in procedendo dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525), risulta che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non è stato notificato alla ricorrente. Infatti, detta notifica, effettuata tramite il servizio postale presso il luogo di residenza dell'imputata, non si è perfezionata a causa della "irreperibilità" della stessa, risultata, secondo quanto attestato dall'agente postale sull'avviso di ricevimento, trasferita "senza lasciare nuovo domicilio" (sul piego postale è, invece, riportata la dicitura "destinatario sconosciuto al civico").

In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. occorreva rinnovare la notifica nelle forme ordinarie, previo espletamento di adeguate ricerche dell'imputata (ricerche che, risultano, invece, effettuate con riferimento alla notifica del decreto di rinvio a giudizio e del decreto di citazione per il giudizio di appello, che risultano entrambi notificati a mani proprie dell'imputata tramite i Carabinieri). L'omesso espletamento delle formalità necessarie alla notifica dell'avviso nelle forme ordinarie previste dagli artt. 157 e ss. cod. proc. pen. ha, dunque, determinato una nullità assoluta che, ai sensi dell'art. 185 cod proc. pen., impone l'annullamento senza rinvio della sentenza annullata e di quella di primo grado e la trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consiglie Il