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Sentenza — n. 39533/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39533/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39533/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con sentenza in data 28 giugno 2016 pronunciata all'esito di rito abbreviato, riteneva gli odierni imputati responsabili dei plurimi reati loro rispettivamente ascritti di cessione di rilevanti quantitativi di cocaina (art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), condannandoli: - Stemma, per i capi D2-D7-D11, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 30.000 di multa; - Misiano, per il capo D6, con le attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 18.000 di multa; - Ammendola, per il capo D17, alla pena di anni due di reclusione ed euro 18.000 di multa; - Tutone, per il capo H1, con le attenuanti generiche, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 18.000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 130 cod. proc. pen, art. 624 c.p; Sentenza — n. 39533/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tal senso la difesa chiede l'annullamento dell'ordinanza 10 febbraio 2021 e la rettificazione della sentenza, ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen., così rideterminandosi la pena finale in anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa. Tali doglianze sono state ribadite con atto denominato "Memoria difensiva con motivi aggiunti ex art. 585 comma IV c.p.p." depositato in data 7 settembre 2021.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti importazione illegale di stupefacenti abuso di sostanze remissione della pena commutazione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
Ed escludeva la configurabilità sia dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, avanzata da Misiano e Tutone, sia della particolare tenuità del fatto, invocata da Misiano.
art. 130 cod. proc. pen
art. 624 c.p
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Stemma Alessandro, nato il 01/05/1975 a Cernusco sul Naviglio 2. Misiano Giuseppe, nato il 17/07/1987 a Gioia Tauro 3. Ammendola Luciano, nata il 30/11/1962 a Oakleigh (Australia) 4. Tutone Moreno, nato il 23/09/1985 a Desio avverso la sentenza del 10/11/2020 della Corte d'appello di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo agli imputati Amnnendola e Tutone, l'annullamento con rinvio in riferimento al trattamento sanzionatorio ed ai capi B7 e D11 per Stemma e il rigetto nel resto per il ricorso del medesimo imputato; dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di Misiano; udito il difensore di Stemma Alessandro, Avv. Riccardo Olivo che, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. )t

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con sentenza in data 28 giugno 2016 pronunciata all'esito di rito abbreviato, riteneva gli odierni imputati responsabili dei plurimi reati loro rispettivamente ascritti di cessione di rilevanti quantitativi di cocaina (art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), condannandoli: - Stemma, per i capi D2-D7-D11, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 30.000 di multa; - Misiano, per il capo D6, con le attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 18.000 di multa; - Ammendola, per il capo D17, alla pena di anni due di reclusione ed euro 18.000 di multa; - Tutone, per il capo H1, con le attenuanti generiche, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 18.000 di multa.

La Corte d'appello di Milano confermava la ricostruzione probatoria delle singole, illecite transazioni nei termini analiticamente descritti dal Giudice per l'udienza preliminare imputazione per imputazione, facendo leva sui rilievi investigativi della Squadra Mobile di Milano e sulle relative annotazioni dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento, sui verbali di arresto, perquisizione e sequestro di ingenti quantitativi di droga, sui tracciati GPS per la localizzazione dei veicoli utilizzati, sui tabulati e, in particolare, sul tenore degli sms e delle conversazioni telefoniche e ambientali captate.

Di quest'ultime, già trascritte dettagliatamente nella sentenza di primo grado e il cui contenuto appariva chiaro e inequivoco nonostante l'uso comune di un linguaggio deliberatamente criptico e apparentemente illogico, la Corte riportava gli stralci più significativi con puntuale riferimento alla posizione di ciascun imputato. Considerata la consistenza anche quantitativa dell'attività di spaccio, il dato ponderale della cocaina, la frequenza delle cessioni, il vasto numero di acquirenti e il prezzo da questi di volta in volta corrisposto anche a titolo di acconto, la Corte disattendeva, siccome superflua e irrilevante, la richiesta di Stemma di acquisizione delle dichiarazioni rese da Clemente Tulino o di audizione dello stesso, a sostegno della tesi già prospettata e respinta dal primo giudice circa la destinazione della droga all'uso personale o di gruppo.

Ed escludeva la configurabilità sia dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, avanzata da Misiano e Tutone, sia della particolare tenuità del fatto, invocata da Misiano. Quanto al trattamento sanzionatorio, ribadita l'equità della pena irrogata dal primo giudice a Misiano e Tutone in relazione al disvalore dei fatti e alla personalità degli stessi, la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, concedeva a Stemma, siccome incensurato, le attenuanti generiche e conteneva l'aumento per la continuazione, rideterminando la pena in anni 4 e mesi 2 di reclusione (p.b. anni 6 e mesi 6 di reclusione - attenuanti generiche = anni 4 e mesi 4 + continuazione = anni 5 - riduzione per il rito = anni 4 mesi 2) ed euro 18.000 di multa.

Con riguardo alla specifica posizione di Stemma, la Corte, con successiva ordinanza del 10 febbraio 2021, dato atto dell'errore di calcolo nella determinazione della entità della riduzione di pena per le attenuanti generiche (fino ad anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 17.000 di multa) e dell'aumento per la continuazione (fino ad anni 5 di reclusione ed euro 27.000 di multa), ferme restando le ulteriori determinazioni e il risultato sanzionatorio finale espresso nel dispositivo, disponeva la correzione della motivazione della sentenza, sostituendo alle suindicate indicazioni la locuzione "ridotta per le attenuanti generiche ad anni 5, mesi 3 di reclusione ed euro 17.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 6, mesi 3 di reclusione e 27.000 euro di multa".

Per Ammendola, che aveva appellato limitatamente al trattamento sanzionatorio, riconosciuta la continuazione con i fatti definitivamente accertati con la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Monza in data 18 dicembre 2013, la pena in aumento rispetto a quella inflitta con tale sentenza veniva fissata in anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa. Veniva altresì confermato per Ammendola il diniego delle attenuanti generiche in considerazione del grave precedente in materia di armi e stupefacenti.

2. Il difensore di Stemma ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone con distinti motivi: - la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione, per l'assenza di risposte alle specifiche doglianze formulate coi motivi di gravame circa la destinazione della cocaina all'uso personale o di gruppo, nonché per la genericità delle spiegazioni offerte per ritenere l'imputato responsabile delle distinte condotte di reato contestate nei capi D2-D7-D11; - la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'ingiustificato diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame del teste Clemente Tulino, acquirente della sostanza ceduta da Stemma, circa la destinazione della stessa al consumo di gruppo; - la mancanza di motivazione con riguardo all'entità della riduzione di pena per le attenuanti generiche in misura inferiore a un terzo e alla misura degli aumenti per la continuazione, nei termini modificati con l'ordinanza correttiva del 10 febbraio 2021;- la illegittimità del ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale per sanare la difformità fra l'originaria motivazione che, quanto alla procedura di calcolo della pena e ai valori esplicitati, avrebbe dovuto condurre alla determinazione della pena detentiva in anni 3 mesi 4 di reclusione, e l'indicazione della pena in dispositivo nella misura di anni 4 mesi 2 di reclusione.

In tal senso la difesa chiede l'annullamento dell'ordinanza 10 febbraio 2021 e la rettificazione della sentenza, ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen., così rideterminandosi la pena finale in anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa. Tali doglianze sono state ribadite con atto denominato "Memoria difensiva con motivi aggiunti ex art. 585 comma IV c.p.p." depositato in data 7 settembre 2021.

3. Ha proposto ricorso il difensore di Misiano, deducendo il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, con riguardo: - all'assenza di alcun riscontro agli equivoci e congetturali elementi indiziari di natura intercettativa, quanto al contestato episodio di cessione di un quantitativo di 200 gr. di cocaina (capo D6); - all'ingiustificata esclusione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; - all'entità del trattamento sanzionatorio.

4. Ha proposto ricorso il difensore di Ammendola, lamentando il vizio di motivazione quanto all'identificazione della tipologia della sostanza stupefacente di cui al contestato reato (capo D17), alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla complessiva dosimetria della pena.

5. Il difensore di Tutone si duole, a sua volta, della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo sia alla ricostruzione probatoria dei fatti e all'affermazione di responsabilità per il reato contestato di spaccio di cocaina (capo H1), sia al mancato riconoscimento della destinazione della droga all'uso personale o in subordine dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso degli imputati Stemma, Misiano e Tutone in punto di mancanza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, circa la ricostruzione probatoria dei fatti e il giudizio di attribuzione della responsabilità per i reati ad essi rispettivamente ascritti, si palesano manifestamente infondati e per taluni versi aspecifici. Entrambi i giudici di merito hanno invero condiviso la ricostruzione probatoria delle vicende con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica. Il quadro probatorio dei singoli episodi criminosi, nei termini analiticamente illustrati dal giudice di primo grado con dovizia di dettagliati riferimenti, imputazione per imputazione, risulta saldamente ancorato non solo agli esiti delle operazioni investigative e dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento nonché geolocalizzazione , conclusisi con I' arresto dei protagonisti, le perquisizioni e i sequestri di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ma anche all'esame dei tabulati telefonici e all'inequivoco tenore degli sms e delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate.

Di quest'ultime, già ampiamente richiamate nella sentenza di primo grado e il cui contenuto appariva chiaro nonostante l'uso di un linguaggio criptico e apparentemente privo di logica, sono stati trascritti in motivazione gli stralci più significativi, con puntuale riferimento alle imputazioni formulate nei confronti di ciascun imputato. LI aiudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso ogni argomento I richiamato dalle difese a sostegno delle prospettate ipotesi alternative, hanno quindi tratto il concorde convincimento della responsabilità dei ricorrenti.

Nello stesso tempo, hanno ritenuto prive di pregio le tesi in subordine avanzate e già respinte dal primo giudice circa l'asserita destinazione della cocaina all'uso personale o di gruppo (Stemma, Tutone) o in ordine alla pretesa qualificazione dei fatti come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (Misiano e Tutone). E ciò alla luce dei dati inconfutabili relativi alla consistenza dell'attività di spaccio, al dato ponderale della cocaina, alla frequenza delle cessioni, al numero degli acquirenti e al prezzo da questi corrisposto anche a titolo di acconti: dati a fronte dei quali la Corte territoriale ha giudicato superflua e irrilevante la richiesta di Stemma di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione delle dichiarazioni rese da Clemente Tulino o per l'audizione dello stesso, a sostegno della versione difensiva sulla destinazione della droga all'uso personale o di gruppo, trattandosi di indagine meramente esplorativa e priva di adeguato supporto.

Alla luce di tali considerazioni è evidente la infondatezza delle doglianze dei ricorrenti Stemma, Misiano e Tutone in punto di affermazione di responsabilità, posto che l'intero apparato argonnentativo delle sentenze dei giudici di merito muove attorno alla ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso. Poiché entrambi i giudici hanno argomentato con considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in diritto, risulta evidente che i ricorrenti nella sostanza sollecitano una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, pure a fronte di una motivazione -quella della Corte territoriale- puntualmente argomentata in fatto, perciò insindacabile da parte della Corte di legittimità.

2. Va rilevata l'inammissibilità del motivo di ricorso di Ammendola riguardante l'affermazione di responsabilità per il delitto contestatogli, non avendo lo stesso proposto la relativa censura in sede di appello avverso la decisione di primo grado, limitandosi a invocare in quella sede la mera rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla stregua di un generico riferimento alla tipologia della sostanza (asseritamente hashish in luogo della contestata e inequivocamente accertata cocaina).

3. Affatto generiche e quindi inammissibili si palesano le doglianze dei ricorrenti Misiano e Ammendola in punto di concreta dosimetria della pena, che si assume fissata al di sopra dei minimi edittali, o, quanto ad Annmendola, anche per il diniego delle attenuanti generiche, a fronte delle motivate e insindacabilmente giustificate ragioni che i giudici di merito hanno concordemente addotto a sostegno delle relative statuizioni, tenuto conto dell'effettivo disvalore dei fatti e della personalità degli imputati.

4. Va, infine, preso in esame lo specifico motivo di ricorso col quale il difensore di Stemma ha, per un verso, denunziato l'illegittimo ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale per sanare la difformità fra l'originaria motivazione che, quanto alla procedura di calcolo della pena e ai valori esplicitati, avrebbe dovuto condurre alla determinazione della pena detentiva in anni 3 mesi 4 di reclusione, e l'entità della pena indicata nel dispositivo nella misura di anni 4 mesi 2 di reclusione, chiedendo in tal senso l'annullamento dell'ordinanza correttiva del 10 febbraio 2021 e la rettificazione della sentenza, ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen., mediante la rideterminazione della complessiva pena in anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa.

La censura è fondata. Invero, il dispositivo sanzionatorio della sentenza impugnata, benché enunciato in premessa della relativa parte motiva ("anni 4 mesi 2 di reclusione e 18.00 euro di multa") in termini formalmente allineati sia con quello riportato in calce alla sentenza che con quello letto in udienza, risulta affatto distonico rispetto al modulo interno del calcolo matematico dei componenti della pena. Questo, riportato fra parentesi in misura obiettivamente più favorevole all'imputato, con specifico riguardo all'estensione della riduzione per le attenuanti generiche e all'entità degli aumenti per la continuazione, non poteva d'altra parte costituire oggetto della procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. (arg. a contrario, Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852).

Di talché, il risultato finale dell'operazione valutativa in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio resta incoerente sia con quello enunciato in premessa della motivazione che con quello indicato nel dispositivo, tanto in calce della stessa quanto in udienza. Trattandosi di difformità non sanabile neppure da questa Corte mediante un intervento di tipo rettificatorio ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen., siccome espressione di un apprezzamento circa la concreta dosimetria della pena riservato in via esclusiva al giudice di merito, la sentenza impugnata va per quest'aspetto annullata con rinvio.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi degli imputati Misiano, Ammendola e Tutone vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma ritenuta equa di euro tremila alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, viceversa, va annullata nei confronti di Stemma Alessandro limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano, rigettandosene nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Stemma Alessandro limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano e rigetta nel resto il suo ricorso. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e