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Sentenza — n. 39531/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39531/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39531/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Firenze, confermando la sentenza con cui Fersi Mohamed è stato condannato per il reato di evasione, per essersi allontanato dal luogo presso cui era ristretto agli arresti domiciliari, ha posto il reato in questione in continuazione con quello commesso il 14.10.2014 per il quale è stata emessa sentenza irrevocabile di applicazione di pena.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 39531/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione; la Corte non avrebbe motivato sulla determinazione della pena inflitta a tiolo di aumento per la ritenuta continuazione.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione; la Corte, pur investita di un motivo di impugnazione con cui si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe omesso di motivare.

Parole chiave

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attenuazione della pena aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena evasione all'obbligo di contribuzione motivo insorto dopo la fuga persecuzione determinante per la fuga
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fersi Mohamed, nato in Tunisia il 18/08/1964 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 09/11/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, confermando la sentenza con cui Fersi Mohamed è stato condannato per il reato di evasione, per essersi allontanato dal luogo presso cui era ristretto agli arresti domiciliari, ha posto il reato in questione in continuazione con quello commesso il 14.10.2014 per il quale è stata emessa sentenza irrevocabile di applicazione di pena.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione; la Corte non avrebbe motivato sulla determinazione della pena inflitta a tiolo di aumento per la ritenuta continuazione.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione; la Corte, pur investita di un motivo di impugnazione con cui si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe omesso di motivare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte, quanto al primo motivo, ha determinato la pena di due mesi di reclusione, inflitta per effetto del riconoscimento della continuazione, facendo riferimento espresso alla omogeneità dei due fatti- reato, all'essere i due episodi criminosi maturati nello stesso contesto ed a distanza di solo due mesi.

3. Non diversamente, quanto al secondo motivo, il mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche è stato implicitamente motivato facendo riferimento non solo al fatto reato ed alla esistenza di precedenti condanne, ma, soprattutto, al ricorso da parte dell'imputato ad uno stratagemma al fine di cercare di precostituirsi una prova a discarico, già in precedenza utilizzato in occasione di altra evasione. Né è chiaro perché le invocate circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ma