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Sentenza — n. 39298/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39298/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39298/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Vibo Valentia che ha applicato gli arresti domiciliari nei confronti di Rossella Marzano in quanto gravemente indiziata dei delitti di associazione a delinquere (capo a), di falsità ideologica in atto pubblico (capo p) e di autoriciclaggio (capo w). Secondo l'ipotesi di accusa, la persona sottoposta ad indagini, sarebbe stata partecipe di una associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione e alla compravendita di certificazioni destinate dagli insegnanti nel settore scolastico, mediante la commissione di plurimi delitti di corruzione, di abuso d'ufficio e di induzione indebita, e avrebbe creato con i sodali un sistema di schermi societari per lucrare gli illeciti proventi della compravendita di titoli.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 39298/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez.

Parole chiave

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diritto di ricorso delle associazioni partecipazione al reato complicità organizzazione criminale associazione con scopo economico appartenenza a una banda
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marzano Rossella, nata a Vibo Valentia 1'1/02/1975 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. Giovanni Sisto Vecchio e avv. Giuseppe Di Renzo, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Vibo Valentia che ha applicato gli arresti domiciliari nei confronti di Rossella Marzano in quanto gravemente indiziata dei delitti di associazione a delinquere (capo a), di falsità ideologica in atto pubblico (capo p) e di autoriciclaggio (capo w). Secondo l'ipotesi di accusa, la persona sottoposta ad indagini, sarebbe stata partecipe di una associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione e alla compravendita di certificazioni destinate dagli insegnanti nel settore scolastico, mediante la commissione di plurimi delitti di corruzione, di abuso d'ufficio e di induzione indebita, e avrebbe creato con i sodali un sistema di schermi societari per lucrare gli illeciti proventi della compravendita di titoli.

2. Gli avvocati Giuseppe di Rienzo e Giovanni Vecchio, difensori della Marzano, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, deducendo:

a) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, e 2, 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza dell'autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari;

b) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. e 416 cod. pen. con riferimento al reato di associazione a delinquere (capo a), sia in ordine alla configurabilità stessa di tale delitto che alla condotta partecipativa ascritta alla ricorrente;

c) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. e 110, 479 cod. pen. con riferimento al reato di falso in atto pubblico (capo p) e, segnatamente, alla carente motivazione dell'elemento psicologico del concorso della Marzano in tale reato;

d) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. e 648 ter.1 cod. pen. con riferimento al reato di autoriciclaggio (capo w), che risulterebbe assolutamente indeterminato nei propri elementi costitutivi;

e) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1 e 2, 274 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, che sarebbero state affermate in modo generico, nonostante la difesa, nella memoria depositata all'udienza del 23 marzo 2021, avesse eccepito l'insussistenza del pericolo di recidiva e del pericolo di inquinamento probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. All'udienza del 14 ottobre 2021 i difensori hanno, infatti, dichiarato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia ha revocato la misura coercitiva degli arresti domiciliari applicata nei confronti della ricorrente e che la stessa è stata rimessa in libertà.

2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990). In caso di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale, nelle more revocata, pertanto, permane l'interesse a coltivare l'impugnazione solo se la parte intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione, purché tale interesse sia manifestato dall'interessato e debitamente motivato (ex plurimis: Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567).

L'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione deve, infatti, formare oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea ad evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima e, inoltre, atteso che la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 645, comma 1, cod. proc. pen. - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà (Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv.249002). Nel caso di specie, tuttavia, tale interesse non risulta neppure prospettato personalmente dall'interessata o da difensore munito di procura speciale e, pertanto, in assenza di tale deduzione, la revoca della misura coercitiva medio tempore disposta impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez, U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 14/10/2021. Il Consigliere estensore Il