Ordinanza — n. 38882/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il suo ricorso Umberto Iacomussi chiede che sia annullata l'ordinanza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 7 giugno 2021 con n. 1101/2021 R.G. Libertà. Il ricorso è stato presentato da Iacomussi personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017 - non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38882/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Iacomussí Umberto, nato a Velletri il 18/11/1983 avverso l'ordinanza del 9/04/2021 del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il suo ricorso Umberto Iacomussi chiede che sia annullata l'ordinanza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 7 giugno 2021 con n. 1101/2021 R.G. Libertà. Il ricorso è stato presentato da Iacomussi personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017 - non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Pertanto, il ricorso è inammissibile.
2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulti congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28/09/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente r, Angelo ostanzo (C \ Stefano Mogini ` DEPOSITATO IN CANCEL