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Sentenza — n. 38870/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38870/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38870/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Colombo Roberto, nato a Milano il 31/10/1958 avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como il 28/01/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38870/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 Tribunale di Como ha applicato a Colombo Roberto la pena di tre anni e otto mei di reclusione per una serie di fatti corruttivi. Git; i141)0 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AttlEti3 articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione in ordine alla pena accessoria inflitta.

Parole chiave

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ritiro della querela penale revisione della sentenza penale condono delle spese procedurali commutazione della pena remissione della pena alleggerimento della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Colombo Roberto, nato a Milano il 31/10/1958 avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como il 28/01/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Como ha applicato a Colombo Roberto la pena di tre anni e otto mei di reclusione per una serie di fatti corruttivi. Git; i141)0 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AttlEti3 articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione in ordine alla pena accessoria inflitta.

3. Il 10/05/2021 l'imputato ha rinunciato all'impugnazione.

4. Alla rinuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.