Sentenza — n. 38869/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADario Bossi ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione della dott.ssa Cristina Marzagalli, giudice del dibattimento presso il Tribunale di Varese del processo penale n. 579/2018 R.G. Trib. in cui è imputato il ricorrente per il reato di calunnia.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 38869/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 579/2018 R.G. Trib. in cui è imputato il ricorrente per il reato di calunnia.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bossi Dario, nato a Luino il 30/04/1972 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano il 09/04/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Dario Bossi ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione della dott.ssa Cristina Marzagalli, giudice del dibattimento presso il Tribunale di Varese del processo penale n. 579/2018 R.G. Trib. in cui è imputato il ricorrente per il reato di calunnia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato successivamente dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021