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Sentenza — n. 38452/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38452/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38452/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 18 marzo 2021 la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello presentato nell'interesse di Giovanni Roberto Evangelista avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del predetto dal Tribunale di Campobasso in data 10/12/2019, per il delitto di cui all'art. 368 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen, art. 583 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38452/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 368 cod. pen.

Parole chiave

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atto tardivo ritardo ingiustificato dell'azione penale tempestività dell'invio postale termine processuale perentorio rinvio del dibattimento istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 368 cod. pen
art. 583 cod. proc. pen
Tale quadro, alla resa dei conti, può essere valutato in senso conforme alle deduzioni difensive, con la conseguenza che, valorizzando la data di spedizione ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen., l'appello risulta tempestivo, in quanto presentato prima della scadenza, fissata al 24 febbraio 2020.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Evangelista Giovanni Roberto, nato il 07/06/1968 in Venezuela avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 marzo 2021 la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello presentato nell'interesse di Giovanni Roberto Evangelista avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del predetto dal Tribunale di Campobasso in data 10/12/2019, per il delitto di cui all'art. 368 cod. pen.

2. Ha presentato ricorso l'imputato tramite il suo difensore, deducendo violazione degli artt. 582, 585 cod. proc. pen., in quanto l'appello era stato presentato a mezzo di raccomandata spedita il 21 febbraio 2020 e dunque tempestivamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La difesa ha provato di aver spedito al Tribunale di Campobasso una raccomandata in data 21 febbraio 2020, mentre risulta che l'appello è stato concretamente acquisito agli atti in data 25 febbraio 2020. Va altresì osservato che non consta che sia stato redatto un verbale di materiale deposito dell'atto di appello con indicazione del soggetto che l'ha consegnato in cancelleria, circostanza che vale a suffragare l'assunto del pervenimento dell'atto a mezzo posta, anche se non risulta allegata la relativa busta. Tale quadro, alla resa dei conti, può essere valutato in senso conforme alle deduzioni difensive, con la conseguenza che, valorizzando la data di spedizione ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen., l'appello risulta tempestivo, in quanto presentato prima della scadenza, fissata al 24 febbraio 2020.

3. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con cui è stata dichiarata la tardività dell'appello, e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per il giudizio di appello. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per il giudizio. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo RiczThrelli Sfn9 Mogini DEPOSITATO IN