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Sentenza — n. 38450/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38450/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38450/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12/2/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato quella del Tribunale di Milano del 14/4/2017, con cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di Andrea Rizzuto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alla detenzione illegale di hashish e marijuana e alla cessione di dosi di tali sostanze.

Regesto Legislator

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art. 164 cod. pen; Sentenza — n. 38450/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alla detenzione illegale di hashish e marijuana e alla cessione di dosi di tali sostanze.

Parole chiave

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pene condizionali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti sospensione di pena pena con condizionale parziale liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod. pen
Ha proposto ricorso Rizzuto tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 164 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rizzuto Andrea, nato il 03/01/1996 a Monza avverso la sentenza del 12/02/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/2/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato quella del Tribunale di Milano del 14/4/2017, con cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di Andrea Rizzuto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alla detenzione illegale di hashish e marijuana e alla cessione di dosi di tali sostanze.

2. Ha proposto ricorso Rizzuto tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 164 cod. pen. e al diniego del beneficio della sospensione condizionale, fondato solo sul confezionamento e la custodia della sostanza stupefacente, ritenuti indicativi di uno svolgimento continuativo dell'attività, a fronte della giovane età e dell'assenza di precedenti, non potendosi fare leva solo sulle modalità della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte ha confermato il giudizio del Tribunale in ordine all'infausta prognosi di non recidiva ai fini del beneficio della sospensione condizionale, facendo riferimento solo al dato oggettivo delle modalità di confezionamento e custodia della droga, ma senza alcuna verifica della personalità del soggetto, della sua giovane età all'epoca del reato, della mancanza di precedenti, a distanza di molti anni dai fatti. Deve al riguardo osservarsi come il giudizio prognostico implichi necessariamente il riferimento alla personalità del soggetto e alla significatività di taluni indici sintomatici, essendo insufficiente la considerazione delle modalità della condotta e della mera condizione di disoccupazione e dovendosi considerare l'età dell'imputato e la mancanza di precedenti, soprattutto quando si tratti di reato risalente nel tempo e possa prospettarsi la riconducibilità dell'episodio delittuoso ad una personalità in formazione (si rinvia fra l'altro a Sez. 4, n. 33746 del 26/5/2017, Morrone, Rv. 270609; Sez. 3, n. 48580 del 13/9/2016, V., Rv. 268190).

3. Su tali basi si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano, dovendosi dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 21/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricsarelli Stefano Mogini