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Sentenza — n. 38395/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls seizure order for phone and scooter due to lack of specific investigative needs and proportionality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38395/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Tribunal of Trento's order validating the seizure of a phone and scooter, ruling the measure disproportionate. The applicant argued the seizure lacked specific investigative justification and violated proportionality principles, noting the crimes were already consummated. The court agreed, stating that while generic needs could be inferred, no specific investigative requirements were demonstrated for these items, necessitating their return.

Regesto Legislator

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Art. 270 c.p.p.; Art. 271 c.p.p.: The court must verify concrete investigative needs for seized items; seizing objects used in consummated crimes without specific investigative justification violates the principle of proportionality.

Parole chiave

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sequestro probatorio proporzionalità corpo di reato necessità investigativa convalida sequestro dispositivi informatici spaccio stupefacenti confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 270 c.p.p.
Art. 271 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 36072 del 19/4/2018, Botticelli
E tuttavia deve rimarcarsi come la verifica delle concrete esigenze probatorie si imponga anche con riguardo a cose che costituiscano corpo di reato (sul punto Sez. U. n. 36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv.
Sez. U. n. 5876 del 28/1/2004, Ferazzi in proc. Bevilacqua
273548, hanno ribadito il principio già espresso da Sez. U. n. 5876 del 28/1/2004, Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv.
Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti
Sez. 2, n. 37941 del 23/9/2020, Bergonzi
Sez. 2, n. 37941 del 23/9/2020, Bergonzi, non massimata).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rami Karim, nato il 27/06/1996 in Tunisia Avverso l'ordinanza del 06/04/2021 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e per la restituzione del telefono cellulare e del monopattino. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 6/4/2021 il Tribunale di Trento in sede di riesame ha confermato il decreto di convalida emesso dal P.M. presso il Tribunale di Trento in data 20/3/2021, avente ad oggetto il sequestro probatorio di un telefono cellulare e di un monopattino, eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di Karim Rami in relazione ai delitti di spaccio di stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Ha proposto ricorso Karim Rami tramite il suo difensore. Deduce mancanza e vizio di motivazione e violazione di legge in relazione ai presupposti per la convalida e all'esistenza dei requisiti di necessità e proporzionalità del sequestro probatorio. Rileva che il decreto deve dar conto delle esigenze perseguite mentre nel caso di specie il pubblico ministero si era limitato a riportare la formula usata dal legislatore senza nulla aggiungere in ordine alle esigenze investigative. In ogni caso non erano ravvisabili esigenze probatorie con riguardo al monopattino e difettavano inoltre i requisiti di proporzionalità, implicanti la reale necessità investigativa in riferimento al sequestro del telefono cellulare, mentre non avrebbe potuto reputarsi bastevole quanto rilevato dal Tribunale circa la qualificazione di entrambi gli oggetti come corpo di reato e circa l'immediata evidenza delle ragioni probatorie, non ulteriormente specificate, non essendo peraltro rilevanti esigenze diverse da quelle probatorie.

Segnala il ricorrente che il sequestro è sottoposto a limiti correlati alla concreta sussistenza di quelle esigenze e che nel caso di specie non vi era alcuna necessità di mantenere il vincolo, non essendo state fatte valere ragioni rilevanti a fini conservativi o preventivi ed essendo irrilevante la futura confiscabilità.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio con restituzione degli oggetti.

4. Il procedimento è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, senza intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il decreto di convalida si limita ad evocare finalità probatorie e l'assoggettamento dei beni a confisca. Tale ultimo profilo è tuttavia irrilevante, a fronte di sequestro probatorio, non convertito in sequestro preventivo e non riguardante cose intrinsecamente criminose, ma in concreto utilizzate per la consumazione dei reati.3. Quanto alle esigenze probatorie, il Tribunale ha correttamente rilevato la possibilità di desumerle in concreto anche da una formulazione generica, allorché correlata a situazioni di indiscutibile evidenza. Deve altresì reputarsi ammissibile il riferimento per relationem ad elementi emergenti dal verbale di sequestro, oggetto di convalida.

4. E tuttavia deve rimarcarsi come la verifica delle concrete esigenze probatorie si imponga anche con riguardo a cose che costituiscano corpo di reato (sul punto Sez. U. n. 36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548, hanno ribadito il principio già espresso da Sez. U. n. 5876 del 28/1/2004, Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226713, secondo cui anche con riferimento al corpo di reato deve darsi conto delle esigenze probatorie). In tale prospettiva risultano inconferenti i rilievi del Tribunale circa la natura di corpo di reato del monopattino, usato dal ricorrente per gli spostamenti finalizzati alle cessioni, ma in ordine al quale non sono state prospettate specifiche esigenze investigative.

Risulta inoltre ingiustificato e in concreto sproporzionato anche l'indifferenziato e temporalmente indeterminato vincolo apposto sul cellulare, la cui rilevanza ineriva solo all'estrapolazione di elementi idonei a ricostruire i contatti del ricorrente nell'attività di spaccio, attività che risulta essere stata già compiuta dalla polizia giudiziaria, senza che siano state individuate finalità investigative diverse ed ulteriori (sulla rilevanza del principio di proporzionalità e del fattore temporale nel caso di sequestro di dispositivi informatici o telematici possono richiamarsi Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti, Rv. 279249;

Sez. 2, n. 37941 del 23/9/2020, Bergonzi, non massimata).

5. Su tali basi l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio con restituzione dei beni all'avente diritto. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il dissequestro e la restituzione del telefono cellulare e del monopattino all'avente diritto. Manda alla cancelleria di eseguire le comunicazioni al P.M. presso il Tribunale di Trento. Così deciso il 6/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ric