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Sentenza — n. 38389/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38389/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38389/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6/5/2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare Tommaso Maria Giovanni Ubertazzi, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 343 cod. pen. in danno dei magistrati dott.ssa Ferretti, G.I.P. presso il Tribunale di Biella, e dott.ssa Calanducci, sostituto Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, nonché del reato di cui all'art. 368 cod. pen. in danno della citata dott.ssa Calanducci: ha rilevato il Tribunale che era sopravvenuto il trasferimento della dott.ssa Calanducci presso la Procura della Repubblica di Milano, cosicché avrebbe dovuto riconoscersi la sopravvenuta competenza del Tribunale di Brescia, con trasmissione degli atti direttamente a tale Tribunale, atteso che il mutamento della competenza non era dipeso da un originario errore.

Regesto Legislator

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art. 343 cod. pen, art. 368 cod. pen; Sentenza — n. 38389/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso l'imputato Ubertazzi tramite il suo difensore. 2.1. Deduce con il primo motivo violazione di norme stabilite a pena di nullità e conseguente abnormità della sentenza nella parte in cui ha disposto la trasmissione degli atti direttamente al Tribunale di Brescia. 2.2. Deduce con il secondo motivo violazione di norme stabilite a pena di nullità e abnormità della sentenza, in quanto il Tribunale ha affermato che l'art.23, comma 1 cod. proc. pen. debba essere applicato in via analogica anziché diretta, trasmettendo gli atti al giudice dichiarato competente. 2.3.

Parole chiave

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trasmissione per incompetenza vizi procedurali procedimento in contumacia trasmissione delle prove difetto di legittimazione del ministero pubblico inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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art. 343 cod. pen
Con sentenza del 6/5/2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare Tommaso Maria Giovanni Ubertazzi, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 343 cod. pen.
art. 368 cod. pen
presso il Tribunale di Biella, e dott.ssa Calanducci, sostituto Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, nonché del reato di cui all'art. 368 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ubertazzi Tommaso Maria Giovanni, nato il 27/04/1978 a Milano Avverso la sentenza del 06/05/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6/5/2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare Tommaso Maria Giovanni Ubertazzi, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 343 cod. pen. in danno dei magistrati dott.ssa Ferretti, G.I.P. presso il Tribunale di Biella, e dott.ssa Calanducci, sostituto Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, nonché del reato di cui all'art. 368 cod. pen. in danno della citata dott.ssa Calanducci: ha rilevato il Tribunale che era sopravvenuto il trasferimento della dott.ssa Calanducci presso la Procura della Repubblica di Milano, cosicché avrebbe dovuto riconoscersi la sopravvenuta competenza del Tribunale di Brescia, con trasmissione degli atti direttamente a tale Tribunale, atteso che il mutamento della competenza non era dipeso da un originario errore.

2. Ha proposto ricorso l'imputato Ubertazzi tramite il suo difensore. 2.1. Deduce con il primo motivo violazione di norme stabilite a pena di nullità e conseguente abnormità della sentenza nella parte in cui ha disposto la trasmissione degli atti direttamente al Tribunale di Brescia. 2.2. Deduce con il secondo motivo violazione di norme stabilite a pena di nullità e abnormità della sentenza, in quanto il Tribunale ha affermato che l'art.23, comma 1 cod. proc. pen. debba essere applicato in via analogica anziché diretta, trasmettendo gli atti al giudice dichiarato competente. 2.3.

Con il terzo motivo prospetta in subordine la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 111, 117 Cost. 2.4. Con il quarto motivo prospetta in subordine la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 370,54, comma 3 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 111, 117 Cost. in relazione alla mancata esclusione della possibilità per la Procura della Repubblica presso il Tribunale competente di delegare l'attività di indagine alla polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica operante presso il Tribunale dichiarato incompetente, ciò che si traduce in un pregiudizio dell'imparzialità e in un vulnus alla garanzia del giusto processo, oltre che nel trattamento identico di situazioni profondamente diverse, anche con violazione dell'art. 8 C.E.D.U.

3. Nelle more è intervenuta rinuncia al ricorso, motivata dalla sopravvenuta mancanza di interesse, in ragione del fatto che il procedimento pende presso la Procura della Repubblica di Brescia.

4. La rinuncia al ricorso, fondata sul dato di fatto dell'attuale pendenza del procedimento presso la Procura della Repubblica di Brescia, elemento rappresentativo della sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente ad una pronuncia volta proprio a conseguire quel risultato, comporta l'inammissibilità del ricorso, senza che debbano conseguirne pronunce accessorie. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 06/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricc