Cassation Court corrects a procedural error regarding expulsion security measures for two defendants with different sentence lengths.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General challenged a Cassation ruling that annulled a lower court's decision on expulsion security measures for two defendants. The Court identified a clerical error where the annulment regarding the first defendant, sentenced to less than two years, was incorrectly applied to the second defendant, who faced a longer sentence. Consequently, the Court corrected the ruling to annul the measure only for the second defendant while rejecting the Procurator General's appeal against the first.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 445, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990; When a clerical error in a judgment's operative part misapplies the preclusion rule for expulsion security measures based on sentence length, the Court must correct the ruling to annul the measure only for the defendant eligible for it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Amiri Houda, nato il 3/9/1987 in Marocco Amiri Mouad, nato il 7/8/1990 avverso la sentenza del 20/9/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. FATTO E DIRITTO 1.Hanno proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo relativa a giudizio di applicazione pena, il Procuratore generale presso la Corte di appello Brescia e gli imputati, Houda Amiri e Mouad Amiri.
I ricorsi sono stati fissati con procedimento ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. e trattati all'udienza del 20 settembre 2021. In esito all'udienza veniva emesso il seguente dispositivo "annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla misura di sicurezza dell'espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, Ufficio GIP". Erano, invece, dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da Houda Amiri e Mouad Amiri. In sede di collazione del dispositivo se ne è constatato, di ufficio, l'errore materiale in relazione all'annullamento della statuizione sulla espulsione con rinvio al giudice del merito in riferimento all'imputato Houda Amiri, nei cui confronti, essendo stata applicata la pena della reclusione inferiore ad anni due, è preclusa, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. l'applicazione della misura di sicurezza: il ricorso del Procuratore generale doveva, pertanto, con riguardo alla posizione di tale imputato, rigettato.
Viceversa, era corretto l'annullamento per la mancata pronuncia sulla espulsione per l'imputato Mouad Amiri, condannato a pena superiore a quella di anni due di reclusione in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Si impone, pertanto, con l'odierna procedura fissata ai sensi dell'art. 625-bis comma 3, cod. proc. pen. vertendosi in ipotesi di correzione di mero errore materiale, la correzione del dispositivo riportato nel ruolo di udienza, come precisato in dispositivo in guisa che, il dispositivo corretto, deve ritenersi il seguente: "annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa pronuncia sulla misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti di Amiri Mouad e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, Ufficio GIP.
Rigetta nel resto il ricorso del P.G.. Dichiara inammissibili i ricorsi di Amiri Houda e Amiri Mouad e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende".
P.Q.M.
Corregge il dispositivo della sentenza emessa dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione all'udienza del 20/9/2021 nel procedimento fissato in camera di consiglio n. 9 del Ruolo, RG n. 15233/2021, riportato nel ruolo di udienza, inserendo, dopo la parola "espulsione", l'inciso "nei confronti di Amiri Mouad" e dopo il primo capoverso, "Rigetta nel resto il ricorso del P.G.", prima dell'accertamento di inammissibilità dei ricorsi degli imputati. Manda alla cancelleria di eseguire le annotazioni sull'originale dell'atto. Roma, 6 ottobre 2021 Il Consigliere rei Il Presidente Emilia Anna ordan na Petruzzellis DEPOSIT