Ordinanza — n. 38166/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 12/5/2021, depositata il 14/5/2021, il Tribunale di Roma ha confermato in sede di riesame quella emessa ai sensi dell'art. 27 dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 21/04/2021 nei confronti Francesk Perndrecaj per reato in materia di stupefacenti. Ha presentato ricorso Perndrecaj tramite il suo difensore. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 117, 11 Cost. e 6 C.E.D.U. in ordine alla ritenuta utilizzabilità dei tabulati telefonici. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi relativi al capo 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38166/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 27 dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 21/04/2021 nei confronti Francesk Perndrecaj per reato in materia di stupefacenti. Ha presentato ricorso Perndrecaj tramite il suo difensore. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 117, 11 Cost. e 6 C.E.D.U. in ordine alla ritenuta utilizzabilità dei tabulati telefonici. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi relativi al capo 2.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Perndrecaj Francesk, nato il 21/08/1978 in Albania Avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 12/5/2021, depositata il 14/5/2021, il Tribunale di Roma ha confermato in sede di riesame quella emessa ai sensi dell'art. 27 dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 21/04/2021 nei confronti Francesk Perndrecaj per reato in materia di stupefacenti.
2. Ha presentato ricorso Perndrecaj tramite il suo difensore. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 117, 11 Cost. e 6 C.E.D.U. in ordine alla ritenuta utilizzabilità dei tabulati telefonici. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi relativi al capo 2.
3. Il ricorso è inammissibile per tardività, in quanto, dopo le rituali comunicazioni del provvedimento impugnato, effettuate in data 27 maggio e 29 maggio 2021, detto ricorso risulta essere stato depositato il 9 giugno 2021, quando era trascorso il termine di giorni dieci a tal fine previsto.
4. Alla relativa declaratoria può procedersi de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ma simo Ri9 'areni A Petruzzellis -7) DEPOSITATO IN CANCELLERIA I il 25 O T T 29,_