Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38165/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to prior waiver of liability arguments in sentencing reduction case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38165/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Maurizio Landi inadmissible because the lower court had already addressed the sentencing reduction under specific procedural rules. Landi argued that the appellate court failed to evaluate his criminal responsibility and elements supporting acquittal, but these grounds were deemed irrelevant. The court ruled that when a defendant waives other grounds and agrees to a new sentence determination, claims regarding liability or non-conviction cannot be raised subsequently.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: When a defendant waives other grounds and agrees to a new sentence determination, claims regarding criminal liability or non-conviction are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing reduction procedure waiver of liability arguments procedural waiver effect Italian criminal procedure code espulsione nonostante gravi patologie allegazioni d'asilo contraddittorie opposizione al matrimonio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La rilevata causa di inammissibilità deve essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., con rinuncia agli altri motivi e con accordo sulla rideterminazione della pena, non risultano deducibili motivi inerenti alla responsabilità e al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod.
D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 1
pen., la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato quanto alla pena quella emessa in data 15 giugno 2020 dal Tribunale di Salerno nei confronti di Maurizio Landi per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi e con accordo sulla rideterminazione della pena, non risultano deducibili motivi inerenti alla responsabilità e al mancato proscioglimento dell'imputato ex art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., con rinuncia agli altri motivi e con accordo sulla rideterminazione della pena, non risultano deducibili motivi inerenti alla responsabilità e al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Liuni
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello
278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra
276102; Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Landi Maurizio, nato il 28/04/1966 a Salerno Avverso la sentenza del 22/04/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli RITENUTO IN FA-n() E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 aprile 2021, emessa ai sensi degli artt. 599-bis e 601, comma 1 -bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato quanto alla pena quella emessa in data 15 giugno 2020 dal Tribunale di Salerno nei confronti di Maurizio Landi per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della mancata valutazione della penale responsabilità del ricorrente e di elementi tesi all'assoluzione dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi e con accordo sulla rideterminazione della pena, non risultano deducibili motivi inerenti alla responsabilità e al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Liuni, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522).

4. La rilevata causa di inammissibilità deve essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

5. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/9/2021 Il Consigliere e ensore Il Presidente M9s9imo Ricc(, relli a Petruz Ilis / .bk-k DEPOSITAT