Sentenza — n. 38161/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 2/3/2021 il Tribunale di Milano ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Aloui Mustapha la pena concordata per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, disponendo inoltre la confisca del denaro in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 38161/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. nei confronti di Aloui Mustapha la pena concordata per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, disponendo inoltre la confisca del denaro in sequestro.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Aloui Moustapha, nato il 26/11/1968 in Marocco Avverso la sentenza del 02/03/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 2/3/2021 il Tribunale di Milano ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Aloui Mustapha la pena concordata per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, disponendo inoltre la confisca del denaro in sequestro.
2. Ha presentato ricorso l'imputato tramite il suo difensore. Deduce l'illegalità della confisca della somma di euro 550,00, sottoposta a sequestro, in relazione all'art. 240 cod. pen., potendosi disporre la misura di sicurezza solo ove sia concretamente provata la provenienza illecita del bene.
3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto nel caso di specie la confisca, per quanto attestato anche nella sentenza impugnata, ha formato oggetto di accordo tra le parti, consacrato nel verbale di udienza, accordo da ritenersi vincolante in relazione al presupposto indicato (Sez. U. n. 21368 del 26/9/2020, dep. 2021, Savin, Rv. 279348), a fronte del quale il ricorso risulta generico, risolvendosi in proposizione astratte che non vulnerano l'assunto della provenienza del denaro dal reato e non dimostrano l'illegalità della misura di sicurezza.
2. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ric arelli A na Petruzzellis \ i DE