Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38159/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38159/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38159/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 3/11/2020 il G.I.P. del Tribunale di Livorno ha applicato a Fabrizio Boccolini e a Cheti Lazzeri la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 9, comma 7, legge 376 del 2000 e, quanto al Boccolini, anche al reato di cui all'art. 648 cod. pen., nel contempo accogliendo la richiesta di proscioglimento di entrambi gli imputati dal delitto di cui all'art. 314 cod. pen., avente ad oggetto medicinali dopanti, perché, riqualificato il reato ai sensi degli artt. 646, 61, comma primo, n. 9 cod. pen., lo stesso era improcedibile per difetto di querela.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 648 cod. pen, art. 314 cod. pen; Sentenza — n. 38159/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Livorno ha applicato a Fabrizio Boccolini e a Cheti Lazzeri la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 9, comma 7, legge 376 del 2000 e, quanto al Boccolini, anche al reato di cui all'art. 648 cod. pen., nel contempo accogliendo la richiesta di proscioglimento di entrambi gli imputati dal delitto di cui all'art. 314 cod. pen., avente ad oggetto medicinali dopanti, perché, riqualificato il reato ai sensi degli artt. 646, 61, comma primo, n. 9 cod. pen., lo stesso era improcedibile per difetto di querela.

Parole chiave

Generato dall'IA
termini di ricorso intervenuta prescrizione estensione della procedura durata dell'infrazione tempestività dell'inoltro prescrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Livorno ha applicato a Fabrizio Boccolini e a Cheti Lazzeri la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
9, comma 7, legge 376 del 2000 e, quanto al Boccolini, anche al reato di cui all'art. 648 cod. pen., nel contempo accogliendo la richiesta di proscioglimento di entrambi gli imputati dal delitto di cui all'art.
art. 314 cod. pen
pen., nel contempo accogliendo la richiesta di proscioglimento di entrambi gli imputati dal delitto di cui all'art. 314 cod. pen., avente ad oggetto medicinali dopanti, perché, riqualificato il reato ai sensi degli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze nei confronti di Boccolini Fabrizio, nato il 14/03/1965 a Livorno Lazzeri Cheti, nata il 09/01/1970 a Livorno Avverso la sentenza del 03/11/2020 del G.I.P. del Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 3/11/2020 il G.I.P. del Tribunale di Livorno ha applicato a Fabrizio Boccolini e a Cheti Lazzeri la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 9, comma 7, legge 376 del 2000 e, quanto al Boccolini, anche al reato di cui all'art. 648 cod. pen., nel contempo accogliendo la richiesta di proscioglimento di entrambi gli imputati dal delitto di cui all'art. 314 cod. pen., avente ad oggetto medicinali dopanti, perché, riqualificato il reato ai sensi degli artt. 646, 61, comma primo, n. 9 cod. pen., lo stesso era improcedibile per difetto di querela.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto, quale appropriazione indebita aggravata, e vizio di motivazione e deducendo inoltre violazione di legge in relazione all'art. 448-comma 2 -bis cod. proc. pen. per l'illegalità della pena applicata.

3. Il Procuratore generale Oha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio.

4. Il difensore di Cheti Lazzari ha depositato memoria, deducendo l'inammissibilità del ricorso, sia perché tardivo, in quanto depositato oltre il termine di giorni quindici dalla comunicazione al Procuratore generale, sia perché non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

5. Il difensore di Fabrizio Bocciolini ha depositato memoria, deducendo l'inamnnissibilità del ricorso per tardività, risultante dalla documentazione allegata.

6. Il ricorso è inammissibile per tardività. E' stato infatti documentalmente dimostrato dalle parti interessate che la sentenza è stata comunicata al Procuratore Generale in data 1 dicembre 2020 e che il ricorso è stato depositato solo in data 17 dicembre 2020, quando era ormai decorso il termine di giorni quindici a tal fine prescritto dall'art. 585, connma 1, lett.

a) cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Iccia