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Sentenza — n. 38151/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38151/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38151/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Luisa Baldassarre, per il tramite del difensore avvocato Salvatore Barbuto, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen., che ha confermato la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta dal G.i.p. del Tribunale di Noia con provvedimento del 29 marzo 2021 in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo c).

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38151/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, infatti, rilevabile in sede di legittimità limitatamente alla violazione di specifiche norme di legge ovvero in ipotesi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato, criticità che nel caso sottoposto a scrutinio non si riscontra.3. Ciò premesso, deve rilevarsi che la ricorrente si limita a sollecitare una diversa valutazione fattuale di taluni elementi indiziari e una diversa e non consentita interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate (Sez.

Parole chiave

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inchiesta per reati di droga importazione illegale di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti infrazione qualificata LStup testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Luisa Baldassarre, per il tramite del difensore avvocato Salvatore Barbuto, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen., che ha confermato la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta dal G.i.p.
artt. 110 cod. pen
del Tribunale di Noia con provvedimento del 29 marzo 2021 in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 273 cod. proc. pen
L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Baldassarre Luisa, nato a Napoli il 18/02/1965 avverso l'ordinanza del 19/04/2021 del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Luisa Baldassarre, per il tramite del difensore avvocato Salvatore Barbuto, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen., che ha confermato la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta dal G.i.p. del Tribunale di Noia con provvedimento del 29 marzo 2021 in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo c).

2. Luisa Baldassarre deduce vizi cumulativi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. Osserva la ricorrente che sarebbe stata valorizzata una sola telefonata niente affatto univoca nel far ritenere che tale Paparo, acquirente di sostanza stupefacente, sarebbe stato invitato dall'interlocutrice Anna Maria Beato a rivolgersi a Luisa Baldassarre per l'approvvigionamento dello stupefacente, elemento che era stato ritenuto determinante per corroborare la tesi secondo cui la Beato si servisse dell'opera della Baldassarre Luisa ai fini della realizzazione della condotta di concorso nell'illecita detenzione di sostanza stupefacente; la presenza marginale ed episodica escluderebbe invece la gravità indiziaria con riferimento all'unico fatto contestato.

Costituisce un errore l'aver ritenuto Luisa Baldassarre convivente con la Beato, evenienza che avrebbe condizionato la valutazione delle risultanze a carico della donna. A conferma dei vizi della motivazione dedotti, si osserva come non corrisponda al vero la circostanza secondo cui Giacomo Mellone, assuntore ed acquirente di sostanza stupefacente che aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti delle concorrenti, avrebbe identificato Luisa Baldassarre, le cui sembianze ed età anagrafica non corrispondono alla giovane donna bionda a cui fa accenno il propalante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in quanto generico ed implicante precluse censure in fatto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Deve essere ribadito il principio di diritto espresso reiteratamente da questa Corte secondo cui l'ordinanza, emessa in tema di misure cautelari personali, non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da ritenere prevalenti rispetto a quelli presi in esame dal giudice della cautela, perché considerati maggiormente plausibili, o perché ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, infatti, rilevabile in sede di legittimità limitatamente alla violazione di specifiche norme di legge ovvero in ipotesi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato, criticità che nel caso sottoposto a scrutinio non si riscontra.3. Ciò premesso, deve rilevarsi che la ricorrente si limita a sollecitare una diversa valutazione fattuale di taluni elementi indiziari e una diversa e non consentita interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate (Sez.

U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), concentrando le censure su alcune aporie contenute nella parte iniziale dell'ordinanza in cui il Collegio della cautela ha ripercorso le risultanze investigative riprodotte nell'ordinanza genetica; emergenze che non si sono rivelate decisive nella complessiva valutazione degli elementi indiziari che ha portato alla conferma del provvedimento; elementi determinanti che non hanno formato oggetto di censura in sede di legittimità. Ed invero, con motivazione sintetica il Tribunale di Napoli ha dapprima richiamato le risultanze delle indagini; ha pertanto fatto riferimento alle dichiarazioni di Giacomo Mellone, soggetto che era solito acquistare lo stupefacente da Beato Anna Maria, concorrente di Luisa Baldassarre che cedeva la sostanza presso il domicilio dell'acquirente o presso quello proprio;

Mellone, sentito dai Carabinieri, riferiva di aver visto nelle poche occasioni in cui si era recato a casa della Beato, anche la madre di costei, di circa anni sessanta anni, ed altra donna, più giovane (di circa 35 anni) con capelli biondi e carnagione chiara che affermava di non conoscere; due delle tre donne venivano identificate per Beato Anna Maria e Baldassarre Anna dal Mellone, mentre si dava atto della successiva identificazione della "ragazza" più giovane e bionda in Luisa Baldassare (e non del riconoscimento da parte del Mellone che aveva riconosciuto Annamaria Beato e Anna Baldassarre).

Esposte le risultanze delle indagini cui sopra è cenno, il Tribunale ha ricostruito i passaggi che consentivano di decriptare il contenuto delle intercettazioni con l'indicazione di conversazioni pertinenti; l'ordinanza ne elenca analiticamente il testo delle plurime conversazioni intercettate per come interpretato, e segnatamente: la conversazione del 23 maggio 2020 in cui si afferma che la Beato Anna Maria "espressamente" nomina Luisa Baldassarre, individuandola nella persona a cui tale Paparo si sarebbe dovuto rivolgere per prelevare una quantità del valore di euro 20/30 di sostanza stupefacente; altra conversazione del 3 giugno 2020 in cui la Beato chiama Baldassarre Luisa e le chiede di prendere da casa "la rimanenza"; altra conversazione avvenuta nello stesso giorno in cui chiede di "scenderle 70 euro"; in altra ancora la Beato chiama al telefono in uso a Luisa (chiara la parte dell'ordinanza in cui si dà atto dell'avvio dell'intercettazione nei confronti dell'utenza n. 3667468684) ed alla madre Anna Baldassarre, che risponde a quel telefono, chiede di "buttare 100 euro"; altra conversazione del precedente 2 giugno 2020 in cui, discutendo con altro uomo che gli richiede due dosi di stupefacente, riferisce di aver ricevuto specifiche indicazioni da Beato Anna Maria di non consegnare nulla senza il previo pagamento, mentre, alle richieste insistenti dell'uomo finalizzate a ricevere le due dosi con promessa del pagamento di pagarle in seguito, lo invitava a rivolgersi direttamente alla Beato.

Plurime conversazioni che hanno fondato l'illazione secondo cui anche Baldassarre Luisa, insieme a Baldassarre Anna, coadiuvasse con un ruolo da gregaria Beato Anna Maria nell'attività di illecita cessione.

4. A fronte di simili elementi, che con motivazione completa e logica erano stati complessivamente apprezzati dal Tribunale, devono ritenersi di natura meramente lessicale e comunque aspecifiche le critiche rivolte alla parte dell'ordinanza in cui, effettivamente, si dà atto dell'identificazione della "ragazza" bionda di circa 35 anni in Baldassarre Luisa, circostanza che non incide in alcun modo sull'interpretazione assegnata alle conversazioni captate, che non hanno formato oggetto di censura in questa sede se non per il solo episodio connesso all'invito rivolto dalla Beato al Paparo di recarsi dalla Baldassare Luisa per farsi consegnare lo stupefacente.

Episodio che conferma proprio lo stretto rapporto esistente tra Baldassarre Luisa e le concorrenti Beato Anna Maria e Baldassarre Anna, valorizzato dal Tribunale al fine di fondare la gravità indiziaria in ordine alla comune illecita detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Né il ricorrente contrasta il dato, pur messo in risalto nell'ordinanza, ove si dà atto che tutte le donne in sede di interrogatorio di garanzia, avvalendosi della facoltà di non rispondere, non hanno fornito una lettura alternativa alle captazioni per come intrepretate dagli inquirenti; dato tanto più determinante se messo in correlazione ad altro rilievo effettuato dai?Collegio della cautela, non oggetto di critica qualificata, che evidenzia come neppure in sede di riesame i difensori hanno rilevato aspetti critici della ricostruzione accusatoria diversa dalla genericità del contenuto delle intercettazioni.

Non assumono maggiore rilevanza quelle censure che attengono alla identificazione della Baldassarre quali, per esempio, il colore dei capelli e la convivenza o meno con il nucleo della Beato, circostanze che, oltre a non essere state determinanti nell'esito della decisione, fanno riferimento al precluso merito.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci