Sentenza — n. 38146/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Leonardi Salvatore Davide, nato a Catania il 23/01/1973 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 04/10/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 38146/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione Leonardi Salvatore Davide in qualità "di proprietario pro quota" dei "beni patrimoniali, aziendali e societari" (così il ricorso), delle società Eta Service e Lenhouse immobiliare. L'assunto è che le due società non sarebbero state funzionali alla Sicula Trasporti s.r.l. nella commissione dell'illecito smaltimento dei rifiuti e non sarebbe stato motivato alcunchè in ordine al periculum in mora.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Leonardi Salvatore Davide, nato a Catania il 23/01/1973 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 04/10/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1 II Tribunale di Catania ha confermato il decreto con cui è stato disposto il sequestro preventivo delle quote e del compendio dei beni delle società Eta Service s.r.l. e Leonhouse Immobiliare s.r.I., alle quali è stato contestato l'illecito amministrativo previsto dall'art. 25 undecies lett.
f) del d. Igs. n. 231 dell'8 giugno 2001. L'illecito contestato ha come reati presupposto quelli di corruzione e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies cod. pen.) per i quali sono indagati Leonardi Antonino e Leonardi Salvatore Davide, destinatari anche di misure cautelari coercitive personali. Secondo la tesi accusatoria, le società Eta e Leonhouse, amministrate da Leonardi Salvatore, sarebbero state strettamente collegate con la società Sicula Trasporti s.r.I., anch'essa sottoposta a sequestro, e avrebbero costituito uno strumento essenziale in tutte le loro componenti - con riferimento ai mezzi, al personale dipendente ed all'intero patrimonio sociale (così il Tribunale)-, per consentire la commissione dell'attività criminosa da parte della Sicula Trasporti s.r.l.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Leonardi Salvatore Davide in qualità "di proprietario pro quota" dei "beni patrimoniali, aziendali e societari" (così il ricorso), delle società Eta Service e Lenhouse immobiliare. L'assunto è che le due società non sarebbero state funzionali alla Sicula Trasporti s.r.l. nella commissione dell'illecito smaltimento dei rifiuti e non sarebbe stato motivato alcunchè in ordine al periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
2. Il ricorso è stato proposto dall'indagato, non nell'interesse dell'ente, ma in ragione di un interesse personale, quale cioè soggetto titolare di un diritto reale pro - quota sui beni della società. È agevole tuttavia rilevare come la persona fisica non abbia in realtà nessun diritto - nemmeno pro quota- sui beni aziendali, che invece appartengono all'ente, soggetto con autonoma e distinta soggettività giuridica rispetto a quella dei soci. Il socio ha infatti un diritto proprio solo sul capitale sociale e, quindi, sulle proprie quote o azioni e può rivendicare solo il mancato esercizio del fascio di poteri e diritti legati alla sua qualità di socio, ma non anche diritti di proprietà sui beni, di cui non è affatto comproprietario. Ne deriva che anche nel caso in cui i beni delle società fossero dissequestrati nessuna utilità concreta deriverebbe al ricorrente.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,