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Sentenza — n. 38140/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38140/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38140/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale non aveva accolto la richiesta di revoca e/o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di Carriello Massimo, ritenuto gravemente indiziato dei reati di abuso d'ufficio e corruzione.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, del pericolo di recidiva. L'ordinanza impugnata sarebbe viziata per non essere state adeguatamente valutate le intervenute dimissioni dell'indagato dalla carica di Sindaco del Comune di Eboli con conseguente commissariamento prefettizio del Comune e con cambio dei "vertici" dei dirigenti comunali, nominati in precedenza dallo stesso Carriello. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che:

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38140/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) Carrielto, nonostante le dimissioni, sarebbe un soggetto pericoloso non soltanto in ragioni della funzione di Sindaco esercitata per lungo tempo, ma per le conoscenze acquisite che andrebbero oltre l'ambito territoriale e per i rapporti anche non ufficiali riguardanti altri contesti amministrativi.

Parole chiave

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rielezione di pubblici dipendenti moralità della vita politica reati di corruzione violenza o minaccia contro le autorità prigioniero politico personalità politica
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cariello Massimo, nato a Eboli 1'08/02/1970 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno 1'11/01/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni degli avv.ti Cecchino Cacciatore e Costantino Cardiello, difensori dell'indagato, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale non aveva accolto la richiesta di revoca e/o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di Carriello Massimo, ritenuto gravemente indiziato dei reati di abuso d'ufficio e corruzione.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, del pericolo di recidiva. L'ordinanza impugnata sarebbe viziata per non essere state adeguatamente valutate le intervenute dimissioni dell'indagato dalla carica di Sindaco del Comune di Eboli con conseguente commissariamento prefettizio del Comune e con cambio dei "vertici" dei dirigenti comunali, nominati in precedenza dallo stesso Carriello. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che:

a) la condizione di marginalità socio-politica dell'indagato sarebbe comunque "variabile in ragione del contesto emozionale della popolazione" (così il ricorso);

b) la sostituzione dei funzionari nominati dall'indagato sarebbe modificabile e quindi potrebbero in futuro essere nominate persone "vicine" all'indagato;

c) Carrielto, nonostante le dimissioni, sarebbe un soggetto pericoloso non soltanto in ragioni della funzione di Sindaco esercitata per lungo tempo, ma per le conoscenze acquisite che andrebbero oltre l'ambito territoriale e per i rapporti anche non ufficiali riguardanti altri contesti amministrativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. 2.11 pericolo di reiterazione di reati deve essere inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I, Rv. 277392; Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di dimissioni dall'incarico pubblico, il giudice può ritenere persistenti le esigenze cautelari quando l'agente mantenga una posizione soggettiva che gli consenta, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, di continuare a commettere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (ex plurimis:

Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013, n. 19052, Rv. 256223). Il giudice è, pertanto, tenuto ad una valutazione attenta del caso concreto ed all'adempimento di un adeguato onere motivazionale che dia conto dell'influenza personale del prevenuto indipendentemente dall'ufficio ricoperto e, dunque, della concretezza e dell'attualità del rischio di recidivanza (ex plurimis, Sez. 6, n. 23625 del 27/03/2013, Rv. 256261; Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013, n. 19052, cit.).3. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e con un'adeguata motivazione ha chiarito come la misura in corso, nonostante le intervenute dimissioni dell'indagato dalla carica di Sindaco, sia giuridicamente adeguata rispetto alla consistenza del pericolo di recidiva, essendo la pericolosità del ricorrente non circoscritta all'esercizio delle funzioni della carica elettiva dismessa ma, in realtà, connessa alla quanto mai estesa rete di conoscenze di Cariello, alla persistenza di rapporti tra lo stesso indagato e soggetti interni alla Pubblica amministrazione anche presso altri Comuni; in tal senso il Tribunale ha fatto specifico riferimento alla capacità già dimostrata dal ricorrente di influenzare l'azione di altre e diverse amministrazioni comunali (Cava dei Tirreni) rispetto a quella presso la quale ha ricoperto la carica di Sindaco nonché alla circostanza che Cariello avrebbe mostrato una propensione a delinquere in settori disparati, anche incidendo sull'andamento di un pubblico concorso.

3. Rispetto a tale puntuale trama argomentativa il ricorso rivela la sua infondatezza. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così