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Ordinanza — n. 38137/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38137/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38137/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha proposto, deducendo vizio di motivazione, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui Barbini Pietro è stato assolto dal reato di favoreggiamento personale. Ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. il ricorso deve essere convertito in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38137/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Visto l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Parole chiave

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restituzione in pristino motivi di cassazione abbandono del procedimento penale istanza di revisione penale censure procedurali probabilità di successo del ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel procedimento nei confronti di Barbini Pietro, nato a Milano il 25/08/1977 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 19/11/2019 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello; udito il difensore che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha proposto, deducendo vizio di motivazione, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui Barbini Pietro è stato assolto dal reato di favoreggiamento personale. Ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. il ricorso deve essere convertito in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio

P.Q.M.

Visto l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.