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Sentenza — n. 38130/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38130/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38130/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui Accardo Stefano ed Accardo Angelo sono stati condannati per il reato di concorso nel tentativo di favoreggiamento di Innburgia Cosimo, il quale, dopo essere evaso dal luogo presso cui era in detenzione domiciliare, si sarebbe rifugiato presso l'abitazione degli imputati che, a fronte delle richieste dei carabinieri- che stavano cercando l'evaso all'interno della loro abitazione - negavano che questi si trovasse all'interno della casa, non riuscendo nel loro intento solo perché i militari accertavano che Imburgia si trovava affettivamente sul terrazzino dell'immobile.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38130/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge. La condotta dei ricorrenti, che avrebbero solo negato che l'evaso fosse nella loro abitazione, non sarebbe stata di intralcio alle indagini, atteso che i Carabinieri erano certi della presenza dell'evaso nell'immobile. Dunque, si argomenta, la condotta avrebbe integrato un reato impossibile per inidoneità dell'azione; né sarebbe stato provato il dolo del reato, e in particolare, che gli imputati fossero a conoscenza della condizione di ricercato di Imburgia.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti favoreggiamento alibi complicità in sottrazione d'imposta evasione all'obbligo di contribuzione inchiesta mascherata
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Accardo Stefano, nato a Castelvetrano il 02/11/1993 Accardo Angelo, nato a Campobello di Mazara il 14/07/1966 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 15/12/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni dell'avv.ssa Giusy Ileana Cannia, difensore degli imputati, che chiesto l'accoglimento del motivo di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui Accardo Stefano ed Accardo Angelo sono stati condannati per il reato di concorso nel tentativo di favoreggiamento di Innburgia Cosimo, il quale, dopo essere evaso dal luogo presso cui era in detenzione domiciliare, si sarebbe rifugiato presso l'abitazione degli imputati che, a fronte delle richieste dei carabinieri- che stavano cercando l'evaso all'interno della loro abitazione - negavano che questi si trovasse all'interno della casa, non riuscendo nel loro intento solo perché i militari accertavano che Imburgia si trovava affettivamente sul terrazzino dell'immobile.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge. La condotta dei ricorrenti, che avrebbero solo negato che l'evaso fosse nella loro abitazione, non sarebbe stata di intralcio alle indagini, atteso che i Carabinieri erano certi della presenza dell'evaso nell'immobile. Dunque, si argomenta, la condotta avrebbe integrato un reato impossibile per inidoneità dell'azione; né sarebbe stato provato il dolo del reato, e in particolare, che gli imputati fossero a conoscenza della condizione di ricercato di Imburgia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono inammissibili.

2. A fronte di una puntuale motivazione della Corte di appello con cui sono stati ricostruiti i fatti contestati e spiegato le ragioni per cui è configurabile il reato per cui si procede con particolare riguardo al dolo ed alla consapevolezza dello stato di ricercato di Imburgia, desunta dal fatto obiettivo che, diversamente, non sarebbe spiegabile il perché gli imputati avrebbero dovuto negare che Imburgia fosse all'interno della loro abitazione, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitati i ricorrenti a dedurre l'inconfigurabilità del reato per inidoneità dell'azione- peraltro non dedotta specificamente in appello- e l'assenza dell'elemento psicologico, senza nemmeno confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000 per ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,