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Ordinanza — n. 37785/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against European arrest warrant transfer due to late filing under new five-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37785/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory five-day deadline for challenging a European arrest warrant transfer order. The appellant argued that the appeal was untimely, citing insufficient evidence of guilt, but the court noted the new procedural rule requiring submission within five days of the decision's notification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 22, comma 1, L. n. 69 del 2005; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against European arrest warrant transfer orders must be filed within five days of notification; late filings are inadmissible to ensure procedural speed.

Parole chiave

Generato dall'IA
European arrest warrant transfer order appeal statutory time limit inadmissible appeal procedural deadline court costs criminal procedure code allontanamento verso il nord dell'Iraq

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22, comma 1, L. n. 69 del 2005
citato, che ha modificato l'art. 22, comma 1, legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n.
d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10
103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione 3.1.Deve premettersi che il procedimento è regolato dal d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, che all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 23953 del 20/08/2020
Sez. F., n. 23954 del 20/08/2020
Sez. F., n. 23954 del 20/08/2020).CL 4.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Kavtaradze Irakli nato il 24/04/1993 in Moldavia avverso: sentenza del 25/08/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, i provvedimenti impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per disporre la consegna all'Autorità della Repubblica ceca di Kavtaradze Irakli, destinatario di mandato di arresto europeo processuale emesso dal giudice istruttore del Tribunale di Liberec il 21/05/2021 per il reato di concorso in rapina. Il ricorrente non ha rinunciato principio di specialità e non ha espresso il consenso alla consegna.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione Kavtaradze Irakli, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 18 I. 69/2005, non essendo chiari i gravi indizi di colpevolezza.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione 3.1.Deve premettersi che il procedimento è regolato dal d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, che all'art. 28 prevede che proseguano con la previgente disciplina solo i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore (20 febbraio 2021), dovendo intendersi per tali, quelli nei quali, a quella data, la Corte di appello abbia già ricevuto il mandato di arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata.

Il ricorrente è stato arrestato il 18/08/2021; ne consegue che nella specie trovano applicazione le disposizioni del d. Igs. citato, che ha modificato l'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005, prevedendo che il ricorso per cassazione contro la sentenza che dispone la consegna debba essere proposto entro cinque giorni dalla conoscenza legale del provvedimento e non più, come in precedenza, entro dieci giorni da tale provvedimento. 3.2. La Corte di appello di Venezia ha emesso la sentenza impugnata il 25/08/2021 e il ricorso è stato depositato presso il Tribunale di Vicenza il 30/08/2021 ed è pervenuto alla Corte di appello di Venezia il 8/09/2021, a fronte dello spirare del termine per impugnare il 30/08/2021, decorrendo i cinque giorni previsti dalla legge dalla data della lettura della sentenza avvenuta appunto il 25 agosto 2022.

Occorre, infatti, osservare, che in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve necessariamente pervenire - anche a mezzo posta - nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, e quindi la Corte di appello di Venezia nel termine di cinque giorni dalla lettura della sentenza, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all'istituto in oggetto.( Sez. F, n. 23953 del 20/08/2020, Fiore, Rv. 279546, Conf.

Sez. F., n. 23954 del 20/08/2020).CL 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005 Così deciso il 18 ottobre 2021. Il Consiglie stensore Il Pr - nte Maria Sa Vigna Ann: scuola e \ oS1TA