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Sentenza — n. 37680/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37680/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37680/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 13 aprile 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore La Delia, sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen., per avere, il 31 marzo 2018, concorso nella commissione di una estorsione ai danni di Giovanni Muratore e Salvatore Romano, con l'aggravante dell'aver consumato il fatto con metodo mafioso e al fine di favorire l'associazione mafiosa di cui lo stesso faceva parte.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37680/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come, nell'ambito di più ampie indagini riguardanti le estorsioni e gli altri gravi delitti commessi dagli affiliati alle cosche mafiose operanti nella provincia di Enna, fosse risultata la prova della consumazione di una estorsione ai danni di un imprenditore locale, Giovanni Muratore, titolare di una impresa edile impegnata, in associazione con la ditta edile di tal Salvatore Romano, nell'esecuzione di lavori presso gli istituti scolastici del capoluogo.

Parole chiave

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reati di corruzione prodotto del reato estorsione accuse di truffa indagine per abuso di informazioni privilegiate furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 309 cod.
art. 273 cod. proc. pen
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da La Delia Salvatore, nato ad Enna il 21/05/1951 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 13 aprile 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore La Delia, sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen., per avere, il 31 marzo 2018, concorso nella commissione di una estorsione ai danni di Giovanni Muratore e Salvatore Romano, con l'aggravante dell'aver consumato il fatto con metodo mafioso e al fine di favorire l'associazione mafiosa di cui lo stesso faceva parte.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura sulla base di una errata o travisata valutazione degli elementi indiziari, tenuto conto che l'intercettazione richiamata non aveva visto come protagonista il La Delia e che nella relativa conversazione captata vi era stato solo un generico riferimento ad un "amico"; che doveva ritenersi apodittica l'affermazione che il Gagliano avesse agito su mandato del La Dalia, il quale non vi era prova che avesse "esercitato pressioni" su imprenditori appaltatori di lavori ad Enna ed al quale non erano stati contestati altri analoghi episodi di estorsione; il tutto in una vicenda nella quale non era stato neppure chiarito quale fosse stato l'importo di denaro oggetto della estorsione e quale fosse il collegamento tra il reato contestato e "i pizzini" di cui vi è traccia in altra conversazione intercettata.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore La Delia sia inammissibile.

2. Le doglianze formulate dalla difesa non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. In ragione della peculiarità e dei limiti del giudizio di legittimità, va rilevato come i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'odierno indagato. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi.

Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come, nell'ambito di più ampie indagini riguardanti le estorsioni e gli altri gravi delitti commessi dagli affiliati alle cosche mafiose operanti nella provincia di Enna, fosse risultata la prova della consumazione di una estorsione ai danni di un imprenditore locale, Giovanni Muratore, titolare di una impresa edile impegnata, in associazione con la ditta edile di tal Salvatore Romano, nell'esecuzione di lavori presso gli istituti scolastici del capoluogo.

A fronte delle dichiarazioni del La Delia, il quale nel suo interrogatorio aveva ammesso di essersi limitato ad inviare dal Muratore un suo amico, tal Antonio Gagliano, per chiedere se poteva "dare lavoro ad un suo cugino", vi erano, per un verso, il contenuto di captazioni eseguite dagli inquirenti che aveva comprovato come il 31 marzo 2018 il Muratore avesse versato una somma di denaro a Salvatore Mauceri, che aveva ricevuto dal primo la richiesta di informazioni su un "amico" e la sollecitazione a salutare "chi di dovere", e che aveva collegato la dazione di quel "pensierino" ai lavori che "lui" aveva fatto; per altro verso, le attendibili dichiarazioni rese da Salvatore Romano, il quale aveva riconosciuto che il socio Muratore aveva effettivamente ricevuto una richiesta di denaro a titolo estorsivo, con riferimento ad alcuni lavori edili che erano stati conclusi, pretesa che era stata materialmente rivolta alla vittima da Antonino Gagliano su mandato del La Delia, il quale all'epoca era detenuto in carcere: denaro che il Muratore aveva poi materialmente consegnato al Mauceri - all'epoca gravemente indiziato di essere un attivo partecipe ad uno dei clan mafiosi operanti nella zona e che in precedenza era stato intercettato mentre, con linguaggio volutamente criptico, aveva parlato dei suoi rapporti con il La Delia - ma che erano destinate al "superiore gerarchico" di questi.

In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo.

Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così d