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Sentenza — n. 37677/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37677/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37677/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Lecce, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., riformava parzialmente il provvedimento appellato, revocando la misura in relazione al reato di cui all'art. 326 cod. pen., e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 18 marzo 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva disposto e l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio delle funzioni di sottufficiale della guardia di finanza, per la durata di sei mesi, nei confronti di Gaetano Cesareo in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen. (erroneamente indicato nel capo imputazione provvisorio come art. 379 cod. pen.).

Regesto Legislator

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art. 326 cod. pen, art. 378 cod. pen, art. 379 cod. pen, artt. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37677/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Gaetano Cesareo sia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione favoreggiamento impedimento di un atto dell'autorità permesso di promuovere un procedimento penale procedimento di controllo degli aiuti indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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art. 326 cod. pen
pen., riformava parzialmente il provvedimento appellato, revocando la misura in relazione al reato di cui all'art. 326 cod.
art. 378 cod. pen
art. 379 cod. pen
(erroneamente indicato nel capo imputazione provvisorio come art. 379 cod. pen.).
artt. 273 cod. proc. pen
Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cesareo Gaetano, nato a Taranto il 27/09/1965 avverso l'ordinanza del 14/05/2021 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; uditi per l'indagato l'avv. Francesco Pietro Paolo Pesare e l'avv. Andrea Silvestre, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Lecce, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., riformava parzialmente il provvedimento appellato, revocando la misura in relazione al reato di cui all'art. 326 cod. pen., e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 18 marzo 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva disposto e l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio delle funzioni di sottufficiale della guardia di finanza, per la durata di sei mesi, nei confronti di Gaetano Cesareo in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen. (erroneamente indicato nel capo imputazione provvisorio come art. 379 cod. pen.).

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 378 cod. pen., per avere omesso il Tribunale dell'appello cautelare di spiegare quale fosse il reato già commesso presupposto della contestata attività di favoreggiamento, contenendo il provvedimento gravato un generico riferimento ad un possibile intralcio delle indagini. 2.2. Mancanza di motivazione, per avere il Tribunale di Lecce omesso di rispondere alle doglianze difensive formulate con l'appello in ordine alla idoneità delle condotte addebitate "ad intralciare il corso della giustizia", all'effettivo intralcio causato da quelle condotte, ed ancora alle conseguenze pratiche del c.d. "intralcio", se cioè gli indagati si fossero effettivamente sottratti alle indagini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Gaetano Cesareo sia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Risulta dagli atti che la misura interdittiva applicata al Cesareo ha perso di efficacia per intervenuta revoca disposta per il venir meno delle esigenze cautelari. È pacifico - soprattutto dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1 -bis, cod. proc. pen., che lasciava margini di opinabilità circa la permanenza, in una siffatta situazione, di un interesse dell'indagato a coltivare l'impugnazione - che allo stato della normativa vigente non è configurabile alcun interesse alla definizione del ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo di misura interdittiva in capo a chi lo abbia proposto, allorché, nelle more del relativo procedimento, la misura medesima sia divenuta inefficace (così, tra le tante, Sez. 6, n. 26665 del 16/05/2007, Manisco, Rv. 236862).

Né rileva la pendenza di altra impugnazione avverso ad un ulteriore provvedimento di applicazione di una misura cautelare coercitiva che sarebbe stato adottato dal Tribunale di Lecce nei confronti del Cesareo, di cui hanno riferito oggi in udienza i suoi difensori, in quanto oggetto di altro procedimento incidentale differente da quello nel quale è stato presentato il ricorso oggi in esame.

3. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto la mancanza di interesse è dovuta ad una circostanza sopravvenuta non imputabile al ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 05/10/2021 Il Consi lier stensore Il Presidente Er 01