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Ordinanza — n. 37675/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37675/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37675/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Padova condannava Ahmed Begraoui in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso immediato il Begraoui, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, con riferimento all'affermazione di colpevolezza e al trattamento sanzionatorio; e la mancanza di motivazione, con riferimento alla quantificazione della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37675/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso immediato il Begraoui, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, con riferimento all'affermazione di colpevolezza e al trattamento sanzionatorio; e la mancanza di motivazione, con riferimento alla quantificazione della pena.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti istanza di revisione penale adeguamento della pena guida in stato di ebbrezza qualificata impugnabilità della decisione di rinvio modificazione delle conclusioni
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da Begraoui Ahmed, nata in Marocco il 01/01/1963 avverso la sentenza del 12/04/2021 del Tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Padova condannava Ahmed Begraoui in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso immediato il Begraoui, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, con riferimento all'affermazione di colpevolezza e al trattamento sanzionatorio; e la mancanza di motivazione, con riferimento alla quantificazione della pena.

3. Decidendo di proporre il ricorso per saltum, l'imputato avrebbe potuto formulare esclusivamente motivi attinenti alla violazione di legge, diversi da quelli previsti dalle lett.

d) ed e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. La deduzione di vizi di motivazione impone la conversione del ricorso in appello, giusta la previsione dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, ordina trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Venezia per il giudizio. Così deciso il 05/10/2021 Il Consi stensore n! Presidente E rile Anna Petra)zellis ez! v