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Ordinanza — n. 37667/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37667/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37667/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lentini Cataldo, nato a Taranto il 07/09/1974 avverso la sentenza del 20/10/2020 emessa dal Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso. E IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato dal difensore di Lentini Cataldo contro la sentenza n. 1233/2020, con cui il Tribunale di Taranto ha applicato in data 20 ottobre 2020 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 110, 81, 337 cod. pen., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di 129 cod. proc. pen. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37667/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato dal difensore di Lentini Cataldo contro la sentenza n. 1233/2020, con cui il Tribunale di Taranto ha applicato in data 20 ottobre 2020 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 110, 81, 337 cod. pen., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di 129 cod. proc. pen. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivi validi legittimazione a ricorrere motivi di pubblico interesse motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1233/2020, con cui il Tribunale di Taranto ha applicato in data 20 ottobre 2020 la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lentini Cataldo, nato a Taranto il 07/09/1974 avverso la sentenza del 20/10/2020 emessa dal Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato dal difensore di Lentini Cataldo contro la sentenza n. 1233/2020, con cui il Tribunale di Taranto ha applicato in data 20 ottobre 2020 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 110, 81, 337 cod. pen., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di 129 cod. proc. pen. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Riccar o Amoroso Stefano Mogin