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Sentenza — n. 37658/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37658/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37658/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Urso Gianfranco ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania - in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Siracusa e con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Siracusa che aveva sostituito la misura della custodia in carcere applicata all'imputato per i contestati reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 416 bis 1 cod. pen. (capi 11 e 12) e 110, 81, 56, 629 e 416 bis 1 cod. pen., con quella degli arresti domiciliari - ha rispristinato nei riguardi del ricorrente la custodia in carcere originariamente a lui applicata.

Regesto Legislator

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artt. 73 d.P.R. 309 del 1990, art. 606 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37658/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo, a firma dell'Avv. Giambattista Rizza, deduce una generica violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., poiché il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto che non sussisterebbero argomenti per i quali andasse mantenuta la misura degli arresti domiciliari, avendo ricevuto un'impressione negativa sul conto del ricorrente in ragione dell'entità della pena a lui inflitta, senza però considerare l'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis comma 1 del d. I. 309/1990 (sic) e l'estrema tenuità dei fatti per i quali è intervenuta condanna, risalenti al 2015, nonché l'assenza di violazioni della gradata misura in atto..

Parole chiave

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proroga della carcerazione carcerazione cautelativa mantenimento della carcerazione di sicurezza sospensione di pena ripristino dell'effetto sospensivo recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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artt. 73 d.P.R. 309 del 1990
art. 606 cod. proc. pen
Giambattista Rizza, deduce una generica violazione dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 275 cod. proc. pen
in relazione all'art. 275 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.3.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Urso Gianfranco, nato a Siracusa il 9/1/1971 avverso l'ordinanza del 22 aprile 2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. Stefano Mogini lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Urso Gianfranco ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania - in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Siracusa e con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Siracusa che aveva sostituito la misura della custodia in carcere applicata all'imputato per i contestati reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 416 bis 1 cod. pen. (capi 11 e 12) e 110, 81, 56, 629 e 416 bis 1 cod. pen., con quella degli arresti domiciliari - ha rispristinato nei riguardi del ricorrente la custodia in carcere originariamente a lui applicata.

2. Nell'interesse del ricorrente sono stati proposti due ricorsi. 2.1. Il primo, a firma dell'Avv. Junio Celesti, deduce con unico motivo di ricorso violazione degli artt. 274 e 275, comma 1, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine all'intervenuto ripristino della misura più afflittiva, poiché dal momento in cui, in data 12/11/2021 (rectius 2020), è stato posto agli arresti domiciliari, egli non ha mai trasgredito alle relative prescrizioni e tale circostanza, unitamente all'efficacia special- preventiva spiegata dal pregresso, esteso periodo di custodia in carcere, escludono il prefigurato rischio di reiterazione criminosa. 2.2.

Il secondo, a firma dell'Avv. Giambattista Rizza, deduce una generica violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., poiché il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto che non sussisterebbero argomenti per i quali andasse mantenuta la misura degli arresti domiciliari, avendo ricevuto un'impressione negativa sul conto del ricorrente in ragione dell'entità della pena a lui inflitta, senza però considerare l'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis comma 1 del d. I. 309/1990 (sic) e l'estrema tenuità dei fatti per i quali è intervenuta condanna, risalenti al 2015, nonché l'assenza di violazioni della gradata misura in atto..

3. In mancanza di tempestiva istanza di trattazione orale, il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, poiché aspecifici. Essi non si confrontano, infatti, con l'ordinanza impugnata là dove essa, con motivazione del tutto congrua e immune da vizi logici e giuridici, ritiene insuperata la presunzione di esclusiva adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione della gravità dei reati ascritti al ricorrente - per i quali egli ha riportato pesantissima, ancorché non definitiva, condanna a 21 anni e 4 mesi di reclusione e 80.000 euro di multa - e le precedenti condanne dello stesso ricorrente per associazione mafiosa finalizzata al narcotraffico e alle estorsioni.

2. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.3. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 7 luglio 2021. L'estensore Il Presidente Stefano Mogini