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Sentenza — n. 37657/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37657/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37657/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vitale Luigi ricorre col suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nei confronti dell'ordinanza emessa il 14/1/2021 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309 del 1990) contestato fino a tutto l'anno 2017. L'imputato aveva chiesto la retrodatazione della misura al 6 dicembre 2017, data di esecuzione di precedente analoga misura cautelare nei suoi confronti per delitti di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, 7 legge n. 203 del 1991, 75 d.lvo n. 159 del 2011 commessi il 10/9/2017.

Regesto Legislator

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art. 74 d.P.R. 309 del 1990, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37657/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. La soluzione delle questioni poste dal ricorrente richiede la preliminare verifica dell'effettiva congruenza della giustificazione offerta dal Tribunale del riesame in ordine alla ritenuta insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti normativi necessari, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per la retrodatazione della seconda ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente. A tale riguardo la rilevata assenza del requisito dell'anteriorità del secondo reato rispetto all'esecuzione della prima ordinanza è assorbente dell'accertamento della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen..

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva ritardo ingiustificato dell'azione penale reiterazione di reati penali criminalità persistente precedenti penali rilevanti procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

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art. 74 d.P.R. 309 del 1990
del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vitale Luigi, nato a Castellammare di Stabia il 20/5/1978 avverso l'ordinanza del 10 marzo 2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. Stefano Mogini udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'Avvocato Francesco Romano, difensore di fiducia di Vitale Luigi, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Vitale Luigi ricorre col suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nei confronti dell'ordinanza emessa il 14/1/2021 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309 del 1990) contestato fino a tutto l'anno 2017. L'imputato aveva chiesto la retrodatazione della misura al 6 dicembre 2017, data di esecuzione di precedente analoga misura cautelare nei suoi confronti per delitti di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, 7 legge n. 203 del 1991, 75 d.lvo n. 159 del 2011 commessi il 10/9/2017.

Il Tribunale ha escluso il presupposto per l'invocata retrodatazione consistente nell'anteriorità del reato associativo, protrattosi senz'altro per tutto il mese di dicembre 2017 e anche in periodi successivi a quello in contestazione, rispetto ai delitti cui si riferiva la precedente ordinanza, emessa in data 29/11/2017 ed eseguita il 6/12/2017. Evidenziava inoltre che il reato associativo de quo era stato accertato solo grazie ad una prolungata attività investigativa, protrattasi oltre il novembre 2017 ed arricchitasi nel corso del tempo fino all'informativa del 13 settembre 2018, di poi valutata, elaborata e riletta dal Pubblico Ministero nella sua complessità soggettiva ed oggettiva.

2. Il ricorrente deduce, con unico e articolato motivo di ricorso, mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine:

a) alla ritenuta insussistenza del presupposto dell'anteriorità del reato associativo rispetto all'esecuzione della prima ordinanza, là dove l'ordinanza impugnata ha valutato condotte successive al termine ultimo di contestazione del fatto (dicembre 2017);

b) alla ignorata censura relativa alla sussistenza di connessione qualificata tra i delitti oggetto delle due successive ordinanze;

c) alla esclusione della desumibilità dagli atti degli elementi di gravità indiziaria relativi al delitto associativo in epoca anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio per i reati di lesione e violazioni della disciplina penale delle armi.

3. In data 28/5/2021 e 3/6/2021 il difensore Avv. Francesco Romano ha chiesto la trattazione del ricorso in presenza delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. La soluzione delle questioni poste dal ricorrente richiede la preliminare verifica dell'effettiva congruenza della giustificazione offerta dal Tribunale del riesame in ordine alla ritenuta insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti normativi necessari, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per la retrodatazione della seconda ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente. A tale riguardo la rilevata assenza del requisito dell'anteriorità del secondo reato rispetto all'esecuzione della prima ordinanza è assorbente dell'accertamento della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen..

Tale accertamento è in vero superfluo in presenza di un reato associativo che, secondo l'argomentata e corretta ricostruzione della Corte territoriale, risulta agli atti commesso nell'intero periodo oggetto di contestazione provvisoria (fino a tutto l'anno 2017, quindi anche in epoca successiva alla data di esecuzione della prima misura, a prescindere dall'ulteriore prosecuzione della condotta partecipativa del ricorrente - Sez. U, n. 14535 de/ 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910). Inoltre, questa Corte ha chiarito più volte che (tanto l'esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099 - quanto) la desumibilità dagli atti del procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829) costituisce questione di fatto la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi.

Sul punto, la motivazione dell'ordinanza in esame appare del tutto congrua, là dove esclude che la desumibilità dagli atti del procedimento degli elementi idonei a configurare la gravità indiziaria per il delitto associativo rilevante a fini cautelari si sia verificata in momento antecedente al deposito dell'informativa del 13 settembre 2018. Il ricorso è sul punto del tutto aspecifico, poiché predica che quel presupposto di conoscenza si fosse già verificato col deposito dell'informativa di p.g. del 15/9/2017, relativa allo scontro a fuoco oggetto della prima ordinanza, mentre la stessa rappresentazione del ricorrente, secondo la quale quell'informativa riconduceva il fatto a confliggenti interessi criminali legati al traffico di stupefacenti, non contesta specificamente che l'accertamento del delitto associativo di cui alla seconda ordinanza sia avvenuto in termini di gravità indiziaria solo a seguito degli ulteriori approfondimenti investigativi disposti a partire dal primo episodio e finalmente compendiati, come riferito nell'ordinanza in esame, nell'informativa del 13 settembre 2018.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma l/ter, Disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1/ter, Disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 luglio 2021. L'estensore Presidente Stefano Moginì na P