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Sentenza — n. 37649/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37649/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37649/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 13 settembre 2017 riteneva Enrico Filippo Testa responsabile del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. per avere , i I /9:51 dichiarato il falso innanzi all'autorità giudiziaria civile che procedeva alla sua escussione in qualità di teste nell'ambito della controversia pendente fra Agricola Agrilandia S.r.l., in persona di Giulio Falcone, e B.T.S. Italia S.r.l. e, con le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili.

Regesto Legislator

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art. 372 cod. pen, art. 1427 cod. civ; Sentenza — n. 37649/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Poiché le pretese erano fondate sulla base di condotte asseritamene realizzate nel corso delle trattative, Falcone avrebbe dovuto formulare domanda di annullamento del contratto ex art. 1427 cod. civ. - ciò che non è accaduto- né è possibile recuperare l'offensività della dichiarazione attraverso un giudizio ipotetico, come ha fatto la Corte di appello; 2.2. il vizio motivazionale, anche per travisamento della prova, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da Testa, anche alla luce delle ulteriori deposizioni testimoniali raccolte nel corso del dibattimento.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte deposizione inattendibile inchiesta per falsità atti false indicazioni su attività commerciali testimonianze contraddittorie obbligo di testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 372 cod. pen
Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 13 settembre 2017 riteneva Enrico Filippo Testa responsabile del delitto di cui all'art. 372 cod. pen.
art. 1427 cod. civ
Poiché le pretese erano fondate sulla base di condotte asseritamene realizzate nel corso delle trattative, Falcone avrebbe dovuto formulare domanda di annullamento del contratto ex art. 1427 cod. civ.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Testa Enrico Filippo, nato a Torino il 23/07/1957 avverso la sentenza del 23/09/2020 della Corte d'appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensore dell'imputato, Avv. Maurizio Riverditi, che, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 13 settembre 2017 riteneva Enrico Filippo Testa responsabile del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. per avere , i I /9:51 dichiarato il falso innanzi all'autorità giudiziaria civile che procedeva alla sua escussione in qualità di teste nell'ambito della controversia pendente fra Agricola Agrilandia S.r.l., in persona di Giulio Falcone, e B.T.S. Italia S.r.l. e, con le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili.

Il Tribunale ricostruiva la vicenda: Giulio Falcone, calciatore in procinto di ritirarsi dalla disciplina agonistica, aveva deciso di intraprendere una attività di produzione di energia rinnovabile mediante biomassa; a tal fine si procurava la disponibilità di 188 ettari di terreno e costituiva la società Agricola Agrilandia S.r.l. incaricando il commercialista ed amico Enrico Testa di svolgere trattative per suo conto al fine di stipulare un contratto di appalto per la realizzazione di un impianto destinato alla produzione di biogas che potesse essere alimentato nella misura di almeno il 90% dalla materia prima ricavabile dalla suddetta superficie di terreno.

Le trattative, inizialmente condotte con Biogas Energia S.r.l., venivano proseguite con B.T.S. S.r.l. che, una volta realizzato l'impianto, promuoveva una procedura monitoria nei confronti di Agricola Agrilandia S.r.l. per il mancato integrale pagamento del prezzo pattuito dalla committente, che, a sua volta proponeva azione di opposizione a decreto ingiuntivo, lamentando la insufficienza dei terreni a garantire l'integrale fabbisogno dell'impianto, in tal modo eccependo l'inadempimento della controparte conseguente alla mancata corretta informazione in fase precontrattuale circa la propria autosufficienza nel ciclo produttivo delle materie prime.

Nell'ambito della controversia civile veniva escusso Enrico Testa che riferiva di "non avere sentito parlare" della questione della necessaria tendenziale autosufficienza. Il Tribunale riteneva però che il tema della indicazione inequivoca da parte di Falcone e della sua rilevanza nell'ambito delle trattative emergesse, oltre che dalle dichiarazioni dello stesso Falcone, da quelle rese dai testi Repetti (perito di Cariparma, incaricato di stimare la redditività dell'impianto e Golfrè (direttore delle vendite di B.T.S. S.r.l.). Esso era inoltre avvalorato dalla mancata previsione di approvvigionamenti di materie prime nell'ambito del conto economico provvisionale (c.d. business plan).

Inoltre, nell'allegato 2 al contratto di appalto si evidenziava che i terreni nella disponibilità del committente, anche grazie a un estrusore (pretrattamento della biomassa) avrebbero dovuto garantire l'autosufficienza dell'approvvigionamento. Il Tribunale riteneva pertanto la pertinenza e la rilevanza delle dichiarazioni rese da Testa nel giudizio civile.

2. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza, disattendendo le doglianze difensive relative alla carenza di prova circa la falsità delle dichiarazioni rese da Testa in assenza della evidenza dell'espressa rilevanza attribuita da Falcone al tema della cosiddetta "autosufficienza dei terreni", e comunque alla pertinenza e alla rilevanza delle medesime, dal momento che l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata da Agricola Agrilandia S.r.l. era stata respinta a causa del mancato proponimento della domanda di caducazione del contratto oggetto del giudizio e non per il difetto delle evidenze probatorie a sostegno dell'azione. I giudici di appello respingevano altresì le richieste subordinate di applicazione dell'art. 384, secondo comma, cod. pen. e di mitigazione del trattamento sanzionatorio.

2. Il difensore di Testa ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone con distinti motivi: 2.1. la violazione di legge in relazione alla ritenuta idoneità della condotta contestata a cagionare l'offesa -anche nella forma della messa in pericolo- del bene giuridico tutelato. Pur rientrando la fattispecie di cui all'art. 372 cod. pen. fra i reati di pericolo, rispetto ai quali l'offensività della condotta va verificata ex ante, l'accertamento va effettuato in relazione alla situazione processuale esistente al momento in cui la dichiarazione è stata resa; ebbene l'azione civile nell'ambito della quale Testa aveva reso le dichiarazioni non avrebbe mai potuto trovare accoglimento poiché l'azione risarcitoria era inconciliabile con la fattispecie dedotta in giudizio.

Poiché le pretese erano fondate sulla base di condotte asseritamene realizzate nel corso delle trattative, Falcone avrebbe dovuto formulare domanda di annullamento del contratto ex art. 1427 cod. civ. - ciò che non è accaduto- né è possibile recuperare l'offensività della dichiarazione attraverso un giudizio ipotetico, come ha fatto la Corte di appello; 2.2. il vizio motivazionale, anche per travisamento della prova, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da Testa, anche alla luce delle ulteriori deposizioni testimoniali raccolte nel corso del dibattimento.

Il ricorrente ha infatti riferito di non avere avuto contezza della questione dell'autosufficienza dei terreni in termini di "problema" non potendosi da ciò dedurre che egli abbia negato recisamente di non avere mai "sentito parlare" del medesimo argomento.

3. In data 20 settembre 2021 è stata depositata la revoca di costituzione della parte civile Giulio Falcone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.2.1 giudici di appello hanno ritenuto che Testa avesse reso dichiarazioni mendaci, rilevanti e pertinenti nel giudizio civile in corso, nella misura in cui i capitoli di prova articolati sul tema dell'autosufficienza del ciclo produttivo dell'impianto di biogas da realizzare integrava la causa petendi sottesa alla domanda riconvenzionale spiegata da Agrilandia Agrigas S.r.l. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la valutazione sulla pertinenza (da intendersi come riferibilità o afferenza dell'oggetto della testimonianza ai fatti che il processo è destinato ad accertare) e sulla rilevanza (che riguarda l'efficacia probatoria dei fatti dichiarati) della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia ex ante e non ex post. (Sez. 6, n. 4299 del 10/01/2013, Buffaldini, Rv. 254433).

Entrambi i giudici di merito, seguendo tale orientamento, hanno ritenuto la pertinenza e la rilevanza delle dichiarazioni rese dal ricorrente, dando atto che nella domanda riconvenzionale proposta al giudice civile, Agricola Agrilandia S.r.l. aveva richiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale di B.T.S. S.r.l., che avrebbe fornito indicazioni erronee sia in sede di trattative che di esecuzione del contratto, con particolare riguardo alla produttività dei terreni, prospettando una responsabilità di tipo contrattuale.

In tale ottica la rilevanza delle dichiarazioni di Testa sul punto, con riferimento alla situazione processuale in atto al momento in cui venivano rese, erano pertinenti, avendo peraltro il giudice civile ammesso la testimonianza di Testa sul tema dell' "autosufficienza". Pertanto condivisibilmente i giudici di merito hanno ritenuto che le dichiarazioni fossero idonee a fuorviare -secondo un giudizio ex ante- le determinazioni del giudice civile, non incidendo le successive valutazioni effettuate dal medesimo.

3. Quanto al dedotto vizio di motivazione va rilevato che la Corte territoriale ha valutato come attendibili le lineari dichiarazioni rese da Falcone, riscontrate dai testi Repetti e Golfrè. Il primo aveva riferito che in occasione del sopralluogo effettuato con Testa presso i terreni della committente, costui gli aveva riferito che l'azienda produttrice aveva garantito l'autosufficienza del ciclo produttivo anche grazie all'estrusore. Il secondo aveva dichiarato che in occasione dei vari incontri tenutisi per il perfezionamento del contratto di appalto anche alla presenza di Testa, o in occasione di con ference calls cui lo stesso aveva partecipato il tema nodale dell'autosufficienza era stato espressamente ribadito e la sua rilevanza era stata enfatizzata ai fini dello stesso perfezionamento del contratto.

La Corte ha altresì sottolineato il fatto che i due testi fossero del tutto disinteressati e che Falcone, in quanto neofita nel settore imprenditoriale, avesse verosimilmente prediletto la linea prudenziale dell'autosufficienza del ciclo produttivo del proprio impianto. Come è noto nel giudizio sulla falsità ciò che deve essere valutato è la corrispondenza tra ciò che si è deposto e ciò che si è percepito, sicché l'accertamento non deve riguardare la differenza tra quello che il teste depone e la realtà oggettiva, ma tra la deposizione e quello che il testimone conosce e ricorda (Sez. 6, n. 37482 del 25/06/2014, Trojer, Rv. 26081).

Su questo dato oggettivo si innesta la verifica dell'elemento soggettivo, costituito dal semplice dolo generico, che richiede la coscienza e volontà di deporre in difformità dal vero. Tali segni caratteristici della falsa testimonianza sono stati ben individuati dalla Corte territoriale, che è giunta all'affermazione di responsabilità valorizzando le discrasie, le incongruenze e le contraddizioni nel racconto dell'imputato. Alla luce di tali considerazioni è evidente la infondatezza delle doglianze del ricorrente, posto che l'intero apparato argomentativo della sentenza muove attorno alla ricostruzione del fatto fornita dagli elementi probatori valutati nel loro complesso.

E poiché i giudici del merito hanno sul punto argomentato con considerazioni fattuali scevre da illogicità manifesta e corrette in diritto, il ricorrente nella sostanza sollecita sul punto una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, a fronte di una motivazione puntualmente argomentata e perciò insindacabile da parte della Corte di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La intervenuta revoca della costituzione della parte civile Giulio Falcone comporta altresì la revoca delle relative statuizioni civili.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizioni civili. Così deciso il 2