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Sentenza — n. 36806/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36806/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36806/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha applicato ad Abdelkrim Guerouane la pena richiesta e concordata nella misura di tre anni di reclusione e di C 14.000,00 di multa in ordine a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina contestati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; il giudice ha, inoltre, disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e del materiale di confezionamento nonché la confisca della somma di denaro di C 2.310,00 (v. ricorso) sequestrata contestualmente alla sostanza drogante.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen, art. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 36806/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla confisca del denaro e gli stessi vizi in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato detenzione di stupefacenti traffico di cocaina bene sequestrato flussi finanziari illeciti imposizione confiscatoria

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 240 cod. pen
Non sussiste, pertanto, né violazione di legge, dal momento che la statuizione appare conforme al disposto sia dell'art. 240 cod. pen.
art. 240-bis cod. pen
(denaro provento del reato) sia dell'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Guerouane Abdelkrinn, n. in Marocco 01/07/1971 avverso la sentenza n. 103/21 G.i.p. del Tribunale di Novara del 24/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha applicato ad Abdelkrim Guerouane la pena richiesta e concordata nella misura di tre anni di reclusione e di C 14.000,00 di multa in ordine a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina contestati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; il giudice ha, inoltre, disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e del materiale di confezionamento nonché la confisca della somma di denaro di C 2.310,00 (v. ricorso) sequestrata contestualmente alla sostanza drogante.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla confisca del denaro e gli stessi vizi in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamentétfondato e va dichiarato inammissibile.

2. Il Collegio osserva che, nel disporre la confisca della somma di denaro, il Tribunale ha dato conto della circostanza che era stato lo stesso imputato, nel corso delle dichiarazioni rese in interrogatorio, ad evidenziare il legame tra l'attività illecita di cessione di stupefacenti e la sopravvenuta carenza di fonti di reddito lecite, logicamente concludendo che la somma in sequestro fosse riconducibile ai reati contestati; il Tribunale ha, inoltre, osservato che la documentazione contabile prodotta dalla difesa appariva da un lato risalente nel tempo e dall'altro non direttamente collegabile al denaro contante rinvenuto nel corso della perquisizione.

Non sussiste, pertanto, né violazione di legge, dal momento che la statuizione appare conforme al disposto sia dell'art. 240 cod. pen. (denaro provento del reato) sia dell'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento alla mancata dimostrazione della sua provenienza lecita né tanto meno vizio della motivazione, attesa la sua piena congruità rispetto alle risultanze probatorie. Il secondo motivo è, inoltre del tutto generico e va come tale dichiarato inammissibile, con esso il ricorrente prospettando la configurabilità del diverso reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., argomentatamente esclusa dal giudice in sentenza (pag. 1).

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 0 settembre 2021 Il consigliere ie ore Il Presidente Or ndo Vil Petruz