Cassation appeal dismissed as untimely due to procedural delay exceeding statutory filing deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory forty-five-day deadline expired. The appellant's lawyer submitted the document on April 13, 2021, but the deadline had already passed on April 11, 2021, with no valid extension available. Consequently, the court rejected the request for cassation under simplified procedure and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible and must be declared so via simplified procedure without a hearing.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Chahbouwe Mustapha, n. in Marocco 29/07/1999 avverso la sentenza n. 503/21 Corte di appello di Bologna del 26/01/2021 udita la relazione del consigliere, O. Villoni rilevato che è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Bologna che il 20/07/2020 aveva condannato Mustapha Chahbouwe alla pena di dieci mesi di reclusione ed C 1.4000,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui al'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che la sentenza, pronunziata alla presenza dell'imputato collegato in videoconferenza, è stata depositata in Cancelleria il 24/02/2021, un giorno prima del termine di trenta giorni fissato dalla Corte in dispositivo; che il ricorso per cassazione è stato proposto dal difensore in data 13 aprile 2021, come da timbro di deposito in cancelleria, ma il termine utile di presentazione di quarantacinque giorni era scaduto il giorno 11 aprile 2021, prorogato al successivo giorno 12, cadendo il primo di domenica; che il ricorso risulta, dunque, presentato in violazione del disposto dell'art. 585, comma 1, lett.
b) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e dunque tardivo; che in caso di ricorso intempestivo la Corte di Cassazione ne dichiara l'inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata in base al cbn. disp. di cui agli artt. 610, comma 5-bis, 591 lett.
c) e 585 cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 (tremila) P. Q. M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciscril 20/09/2021 Il consiglier et nsore Il Presidente Ovtdo Vi honi A na Petruzzellis %---) 9 DEPOSITATO IN C