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Sentenza — n. 36799/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36799/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36799/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica ha applicato a Mattia Serughetti la pena congiunta della reclusione e della multa nei termini convenuti con il Pubblico Ministero in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, contestata all'imputato in relazione alla illecita detenzione di gr. 65 di cocaina e gr. 191,87 di marijuana, unitamente ala detenzione di sostanza da taglio e di due bilancini di precisione; il giudice ha, inoltre, disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e di quanto altro in sequestro nonché la confisca della somma di C 32.150,00 sequestrata contestualmente alle sostanze droganti.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 316 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36799/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 316 cod. proc. pen., lamentando che il giudice ha disposto la confisca del denaro già costituente oggetto di sequestro conservativo. La motivazione svolta a sostegno della confisca, secondo cui il denaro risulterebbe chiaro provento dell'attività di spaccio e della cui lecita provenienza non sarebbe stata fornita prova, esula del tutto dalla previsione dell'art. 316 cod. proc. pen. ed anzi discende dall'erronea interpretazione di tale previsione, risultando in concreto che l'imputato è, invece, dotato delle sostanze economiche per provvedere al pagamento della pena pecuniaria applicatagli di C 22.000,00 di multa.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato beni sequestrati traffico di cocaina sottrazione di cose sequestrate sequestro fiscale commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica ha applicato a Mattia Serughetti la pena congiunta della reclusione e della multa nei termini convenuti con il Pubblico Ministero in ordine al reato di cui all'art.
art. 316 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 316 cod. proc. pen., lamentando che il giudice ha disposto la confisca del denaro già costituente oggetto di sequestro conservativo.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Serughetti Mattia, n. Seriate (Bg) 30/09/1994 avverso la sentenza n. 503/21 dei Tribunale di Bergamo del 03/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica ha applicato a Mattia Serughetti la pena congiunta della reclusione e della multa nei termini convenuti con il Pubblico Ministero in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, contestata all'imputato in relazione alla illecita detenzione di gr. 65 di cocaina e gr. 191,87 di marijuana, unitamente ala detenzione di sostanza da taglio e di due bilancini di precisione; il giudice ha, inoltre, disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e di quanto altro in sequestro nonché la confisca della somma di C 32.150,00 sequestrata contestualmente alle sostanze droganti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 316 cod. proc. pen., lamentando che il giudice ha disposto la confisca del denaro già costituente oggetto di sequestro conservativo. La motivazione svolta a sostegno della confisca, secondo cui il denaro risulterebbe chiaro provento dell'attività di spaccio e della cui lecita provenienza non sarebbe stata fornita prova, esula del tutto dalla previsione dell'art. 316 cod. proc. pen. ed anzi discende dall'erronea interpretazione di tale previsione, risultando in concreto che l'imputato è, invece, dotato delle sostanze economiche per provvedere al pagamento della pena pecuniaria applicatagli di C 22.000,00 di multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. Il Collegio osserva che al di là del riferimento al sequestro conservativo della somma di denaro, in tali termini verosimilmente qualificata la misura ablatoria in origine provvisoriamente disposta, il giudicante ha motivato la confisca, definendo il denaro sequestrato (per la frazione di C 2.600,00 custodita insieme ad un bilancino di precisione e per quella di C 29.900,00 in banconote di vario taglio, celata dietro ad un divano unitamente alla sostanza stupefacente e a due ulteriori bilancini di precisione, v sentenza) "chiaro provento dell'attività di spaccio, in quanto custodito proprio insieme alla sostanza stupefacente, denaro della cui lecita provenienza non è stata fornita prova, la cui restituzione potrebbe favorire la ripresa dell'attività criminale".

Il riferimento al sequestro conservativo non ha esplicato, dunque, alcuna rilevanza nel percorso argomentativo svolto dal giudicante, di necessità conciso in ragione della natura della decisione, né esso può dirsi costituire un errore di diritto nella motivazione, peraltro parimenti irrilevante ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., avendo con la confisca il Tribunale legittimamente disposto una statuizione in nessun modo pregiudicata dal nomen iuris del sequestro in origine disposto.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 20 settembre 2021 Il consigliere :stensore Il Presidente Orlandò ill.ni n A na Petruzze