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Sentenza — n. 36795/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36795/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36795/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in esito all'opposizione alla richiesta di archiviazione e alla conseguente camera di consiglio, ha ordinato al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. di formulare entro dieci giorni l'imputazione a carico di Daniele Righi per diffamazione in danno di Paolo Pompei.

Regesto Legislator

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art. 595 cod. pen, art. 368 cod. pen, art. 335 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36795/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 409, comma 5, cod. proc. pen. di formulare entro dieci giorni l'imputazione a carico di Daniele Righi per diffamazione in danno di Paolo Pompei.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione denuncia mendace diffamazione obbligo di articolare le censure pubblicità di occasioni di libidine accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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art. 595 cod. pen
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Rimini, lamentando l'abnormità del provvedimento sotto un duplice profilo: l'imputazione coatta ha ad oggetto una ipotesi di reato (art. 595 cod. pen.) diversa rispetto a quella di calunnia (art.
art. 368 cod. pen
pen.) diversa rispetto a quella di calunnia (art. 368 cod.
art. 335 cod. proc. pen
257786), che in tale ipotesi limita il potere del giudice delle indagini preliminari all'ordine di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini avverso l'ordinanza n. 5278/18 del G.i.p. del Tribunale di Rimini del 14/09/2020 nel procedimento ne confronti di Righi Daniele letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la restituzione degli atti al giudice procedente per l'ulteriore corso del procedimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in esito all'opposizione alla richiesta di archiviazione e alla conseguente camera di consiglio, ha ordinato al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. di formulare entro dieci giorni l'imputazione a carico di Daniele Righi per diffamazione in danno di Paolo Pompei.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Rimini, lamentando l'abnormità del provvedimento sotto un duplice profilo: l'imputazione coatta ha ad oggetto una ipotesi di reato (art. 595 cod. pen.) diversa rispetto a quella di calunnia (art. 368 cod. pen.) per la quale era stata avanzata dal Pubblico Ministero la non accolta richiesta di archiviazione; l'ordine si riferisce ad un reato che esula dalla competenza del Tribunale ordinario, non essendo configurabile l'aggravante dell'utilizzazione di mezzo di pubblicità (espressioni incriminate contenute in atti processuali) e che appartiene, invece, a quella del Giudice di Pace.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Corretto e indiscutibile l'assunto del ricorrente in ordine alla diversità di reato tra richiesta di archiviazione ed imputazione coatta, del resto emergente con evidenza dalla stessa ordinanza impugnata, in materia di procedimento di archiviazione costituisce atto abnorme, in quanto esorbitante dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine di imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione.

Trattasi di orientamento ermeneutico condivisibile e consolidato (v. Sez. U n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, PM in proc. L., Rv. 257786), che in tale ipotesi limita il potere del giudice delle indagini preliminari all'ordine di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (conf. Sez. 4 n. 1217 del 10/10/2018, Manna, Rv. 274907) e che va, pertanto, ribadito anche in questa sede. P. Q. M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini, Ufficio G.i.p. per l'ulteriore corso. Così deciso, 2O settembre 2021 Il consiglier St nsore Il Presidente Or Petrezellis DEPOSITA