Italian Court dismisses appeal against home detention for drug trafficking due to lack of procedural vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Zouane Aziz inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant argued that home detention in Milan was inappropriate because he resides in Alessandria and the alleged crimes occurred two years prior. The court rejected this, finding the appeal generic as it failed to address the specific factual basis for the measure, such as the suspect's presence in a different residence and the immediate discovery of drug paraphernalia during a search.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a detention order is inadmissible if the grounds raised do not demonstrate a violation of law or a defect in reasoning that affects the current justification of the measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zouane Aziz, nato in Marocco il 23/08/1979 avverso la ordinanza del 03/05/2021 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cinnmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 aprile 2021 il Tribunale di Milano ha confermato in sede di riesame quella del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano emessa in data 12 aprile 2021, con cui è stata applicata nei confronti di Zouane Aziz la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 relativo all'acquisto di g. 250 di cocaina (capo 14) al prezzo di 8.990 euro. La sostanza stupefacente veniva trasportata da Maenza Dell'Orco Gionata e Ouakat Ayob, fermati poco prima di effettuare la consegna ai due acquirenti, uno dei quali identificato in Zouane Aziz che, alla vista degli agenti, tentava la fuga abbandonando il denaro contante contenuto in un involucro (fatti avvenuti in data 16 febbraio 2019).
2. Ha presentato ricorso Zouane Aziz tramite il proprio difensore. 2.1. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed alla ravvisata inadeguatezza della più lieve misura del divieto di dimora a Milano, sul rilievo che i fatti risalgono a due anni prima rispetto all'applicazione della misura e che sono stati commessi nel territorio della provincia di Milano mentre l'imputato vive e domicilia in provincia di Alessandria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto è generico perché non si confronta con il dato attualizzante, evidenziato nella motivazione dell'ordinanza impugnata, costituito dal fatto che al momento dell'esecuzione della misura il Zouane veniva trovato in una abitazione diversa da quella in cui era residente, insieme al padre del coindagato Dellahi Adil, e che al momento dell'accesso gli operanti erano costretti ad aspettare molto tempo prima di riuscire ad entrare nell'abitazione ove rinvenivano nel bagno un bilancino di precisione e tracce di sostanza bianca appena gettata nel water.
Il ricorrente adduce che non è stato svolto alcun accertamento in merito alla tipologia della sostanza gettata nel water e che l'abitazione non era quella dell'indagato. Ma in realtà le doglianze non si confrontano con la motivazione nella quale oltre ad essere stato rimarcato il fatto che l'indagato non lavora, sono state apprezzate in modo non illogico le modalità del suo arresto come indicative dell'attualità dell'attività di spaccio e della conseguente inadeguatezza della misura del divieto di dimora rispetto alla necessità di interrompere i legami con gli altri spacciatori.
In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.
2. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 settembre 2