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Sentenza — n. 36422/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36422/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36422/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Licata Davide Pietro, nato a Comiso il 07/06/1969 2. Licata Michela, nata a Vibo Valentia il 15/12/1999 3. Licata Michele, nato a Comiso il 30/08/1944 4. Marzano Rossella, nata a Vibo Valentia il 01/02/1975 5. Distabile Jolanda, nata a Comiso il 23/05/1946 avverso la ordinanza del 08/04/2021 del Tribunale di Vibo Valentia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, Avv. Sisto Giovanni Vecchio e Avv. Francesco Lione (per Licata Davide Pietro, Licata Michela, Marzano Rossella, Licata Michele e Distabile Jolanda) e Avv. Giuseppe Di Renzo (per Licata Davide Pietro, Licata Michela, Marzano Rossella), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36422/2021 — snpen · Corte di Cassazione: S'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonché del decreto di convalida del sequestro probatorio emesso il 2 marzo 2021, con la conseguente restituzione di quanto in sequestro in favore degli aventi diritto.La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

Parole chiave

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documenti sequestrati inchiesta per appropriazione indebita azione di convalida del sequestro inchiesta per falsità atti inutilizzabilità delle prove illecite occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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art. 626 cod. proc. pen
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Licata Davide Pietro, nato a Comiso il 07/06/1969 2. Licata Michela, nata a Vibo Valentia il 15/12/1999 3. Licata Michele, nato a Comiso il 30/08/1944 4. Marzano Rossella, nata a Vibo Valentia il 01/02/1975 5. Distabile Jolanda, nata a Comiso il 23/05/1946 avverso la ordinanza del 08/04/2021 del Tribunale di Vibo Valentia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, Avv. Sisto Giovanni Vecchio e Avv. Francesco Lione (per Licata Davide Pietro, Licata Michela, Marzano Rossella, Licata Michele e Distabile Jolanda) e Avv. Giuseppe Di Renzo (per Licata Davide Pietro, Licata Michela, Marzano Rossella), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 8 aprile 2021 il Tribunale di Vibo Valentia, pronunziandosi sull'istanza di riesame presentata nell'interesse di Licata Davide Pietro, Licata Michela, Marzano Rossella, Licata Michele (quali indagati) e Distabile Iolanda (quale terza interessata), ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 2 marzo 2021 limitatamente ad otto orologi e ad una ricevuta di pagamento di euro 1.450,00, confermando nel resto il provvedimento impugnato, avente ad oggetto, fra l'altro, una chiave "usb", numerosi assegni e documenti bancari e di altro genere, con riferimento ad ipotesi di falso ideologico e corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo:

a) la mancanza di motivazione, in seno al decreto di convalida del sequestro, sulla qualifica di cose pertinenti al reato degli oggetti sottoposti a cautela reale e sulla concreta finalità probatoria in tal modo perseguita, specie in ordine alla relazione con i reati per i quali si procede;

b) l'apparenza della motivazione riguardo alle ragioni giustificative addotte dalla difesa a sostegno del possesso degli assegni sequestrati a Licata Michele e Distabile Iolanda, tenuto conto sia del fatto che ai predetti - entrambi titolari di redditi da pensione - era stata restituita una somma di euro 125.000,00 nell'ottobre del 2020, sia della natura lecita delle entrate (pari a 150.000,00 euro) derivanti da un contratto di locazione con l'Accademia "Fidia", di cui la predetta Distabile è titolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Secondo un costante insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 57733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781), l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare.In tal senso si è affermato che la motivazione del decreto di sequestro probatorio deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa (Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061).

Ne discende che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Né, peraltro, il tribunale del riesame può integrare l'originaria carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di una prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (ex multis, v.

Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989). Di tale quadro di principi l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo, ove si consideri:

a) che già il provvedimento di convalida del sequestro probatorio conteneva un'assertiva giustificazione a sostegno della finalità probatoria in concreto perseguita con l'apposizione del vincolo reale, operando un generico riferimento alla "indispensabilità" di quanto acquisito al fine di "chiarire la dinamica associativa" e dimostrare la sussistenza dei reati-fine ascritti agli indagati;

b) che il provvedimento impugnato, al di là di un generico richiamo alla descrizione delle condotte ascritte nei relativi capi d'imputazione provvisoria ("...inserimento degli indagati in un sistema illecito avente ad oggetto la mercificazione di titoli e abilitazioni nei confronti di aspiranti docenti nell'ambito di una complessa rete di scuole private e istituti paritari"), non ha esplicitato le ragioni giustificative del vincolo reale sotto il profilo del nesso pertinenziale dei vari beni in sequestro (ivi compresi gli assegni) rispetto alla specifica natura e alle modalità di realizzazione dei reati ipotizzati, né ha compiutamente preso in esame le specifiche eccezioni mosse dalla difesa [v., in narrativa, il par. 2, lett. b)] riguardo alla prospettata giustificazione della lecita provenienza delle somme indicate negli assegni in sequestro.

3. S'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonché del decreto di convalida del sequestro probatorio emesso il 2 marzo 2021, con la conseguente restituzione di quanto in sequestro in favore degli aventi diritto.La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Vibo Valentia il 2 marzo 2021 e per l'effetto dispone la restituzione di quanto in sequestro in favore degli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 6 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Ami