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Sentenza — n. 36175/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36175/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36175/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro del 18 luglio 2020, a Giovanni Ricciardi erano stati applicati gli arresti domiciliari, in relazione al delitto di cui all'art. 319-quater, cod. pen., così riqualificati i fatti addebitatigli e ad avviso del Pubblico ministero integranti, invece, il più grave delitto di concussione. ci? Tale decisione è stata appellata dall'autorità inquirente, ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., e, in parziale accoglimento del gravame, il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 3 maggio scorso, ha riqualificato il fatto come concussione, pur mantenendo ferma la misura cautelare già in atto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36175/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo di ricorso è inammissibile, per mancanza d'interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., infatti, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato.

Parole chiave

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costruzione abusiva risarcimento per atto illecito responsabilità dell'architetto vizio di costruzione iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nozione di opera
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Testo completo

uente SENTENZA sul ricorso proposto da Ricciardi Giovanni, nato a Chiaromonte (PZ) il 12/08/1977 avverso l'ordinanza emessa il 03/05/2021 dal Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Carlo Rossi, in sostituzione degli avv.ti Pasquale Ciancia e Vincenzo Bonafine, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro del 18 luglio 2020, a Giovanni Ricciardi erano stati applicati gli arresti domiciliari, in relazione al delitto di cui all'art. 319-quater, cod. pen., così riqualificati i fatti addebitatigli e ad avviso del Pubblico ministero integranti, invece, il più grave delitto di concussione. ci? Tale decisione è stata appellata dall'autorità inquirente, ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., e, in parziale accoglimento del gravame, il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 3 maggio scorso, ha riqualificato il fatto come concussione, pur mantenendo ferma la misura cautelare già in atto.

2. Per il tramite del proprio difensore, Ricciardi chiede alla Corte di cassazione di annullare tal ultimo provvedimento nella parte relativa alla riqualificazione del fatto, rilevando la manifesta illogicità della motivazione, per l'infondatezza del presupposto di fatto decisivo ai fini di tale giudizio. Il Tribunale, infatti, si sarebbe orientato per la concussione essenzialmente in ragione della legittimità delle opere edilizie compiute dal privato autore della dazione indebita in favore dell'indagato: con la conseguenza che tale prestazione non sarebbe stata funzionale al conseguimento, per il primo, di un indebito vantaggio, ma piuttosto ad evitare un ingiusto nocumento.

Deduce, invece, il ricorrente che dette opere erano, in realtà illegittime, secondo quanto da lui illustrato con una memoria prodotta al Tribunale, con la relativa documentazione, ma da quei giudici completamente trascurata: di qui, il venir meno di tutto l'impianto argomentativo della decisione. Inoltre, a conforto della propria ricostruzione alternativa, egli rileva come sia stato il privato interessato a contattarlo, e come quest'ultimo, a differenza sua, in occasione del loro dialogo registrato e posto a fondamento della decisione, fosse consapevole di tanto, avendone perciò orientato toni e contenuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è inammissibile, per mancanza d'interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., infatti, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato.

2. Nello specifico, l'impugnazione non è sorretta da alcun interesse concreto per il proponente, poiché, dall'eventuale accoglimento di essa, non deriverebbe alcun effetto favorevole per il suo status libertatis, per una pluralità di ragioni. Anzitutto, perché - secondo quanto si legge nello stesso ricorso - egli non è più sottoposto ad alcuna misura cautelare nel presente procedimento sin dal 18 marzo 2021: ovvero già da un momento antecedente non solo alla proposizione di quello, ma anche alla pronuncia dell'ordinanza impugnata (si vedano, per tutte:

Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). In secondo luogo, perché, pur a sèguito della differente qualificazione giuridica della condotta addebitata, i giudici d'appello avevano lasciato immutata la misura cautelare già applicata, talché nessun pregiudizio risultava essere derivato all'indagato dalla decisione impugnata. Gravava su di lui, infatti, qualora avesse diversamente ritenuto, un onere di specifica allegazione delle relative ragioni, che nello specifico è rimasto inadempiuto.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Giova ribadire, a tale proposito, come la causa d'inammissibilità si fosse resa manifesta già prima della proposizione del ricorso e, pertanto, in considerazione dell'evidente difetto di diligenza dell'interessato, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così