Sentenza — n. 36142/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bari ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine al mandato di arresto europeo emesso il 25.2.2021 nei riguardi di _Gruita Bogdan Andrei, a seguito della sentenza definitiva di condanna pronunciata dal Tribunale di Cluj (n. 331 del 29.11.2018) relativa ad una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione . La decisione è conseguente alla sentenza del 26.3.2021 con cui la stessa Corte di appello di Bari ha disposto non darsi luogo alla consegna del Gruità all'Autorità giudiziaria rumena, riconoscendo contestualmente la sentenza in questione ed ordinando la esecuzione della pena in Italia.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Gruita deducendo violazione di molteplici disposizioni legge e dei diritti fondamentali.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 36142/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) dichiarando assorbita la sentenza del 26.3.2021 oggetto del presente procedimento; - essendo divenuta irrevocabile il provvedimento con cui è stato definito il Mandato di arresto europeo n. 11 del 2021, il procedimento in esame dovrebbe considerarsi assorbito.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gruita Bogdan Andrei, nato in Romania il 22/05/1972 avverso la sentenza pronunciata il 24/06/2021 dalla Corte di appello di Bari; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv.ssa Anna D'Alise, in sostituzione dell'avv. Lorenzo Bullo, che ha chiesto chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine al mandato di arresto europeo emesso il 25.2.2021 nei riguardi di _Gruita Bogdan Andrei, a seguito della sentenza definitiva di condanna pronunciata dal Tribunale di Cluj (n. 331 del 29.11.2018) relativa ad una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione . La decisione è conseguente alla sentenza del 26.3.2021 con cui la stessa Corte di appello di Bari ha disposto non darsi luogo alla consegna del Gruità all'Autorità giudiziaria rumena, riconoscendo contestualmente la sentenza in questione ed ordinando la esecuzione della pena in Italia.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Gruita deducendo violazione di molteplici disposizioni legge e dei diritti fondamentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Dal provvedimento impugnato emerge che: - Gruita è stato destinatario di un ulteriore mandato di arresto del 19.11.2019, emesso per la esecuzione della sentenza n. 286 del 15.10.2018 con la quale è stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione; - con sentenza del 31.1.2020 la Corte di appello di Lecce ha rifiutato la consegna del ricorrente ordinando la esecuzione in Italia della pena; - avverso la sentenza del 26.3.2021 era stato proposto ricorso per cassazione per non essere stato compiuto l'accertamento relativo al passaggio in giudicato della sentenza n. 84 del 2021 con cui il Tribunale Rumeno aveva disposto l'unificazione delle pene inflitte con le sentenze n. 331 e 286 di cui si è detto; - la Corte di cassazione con sentenza n. 851 del 12.5.2021, "nel prendere atto del passaggio in giudicato in data 30.3.2021 della sentenza n. 84 del 2021 e della emissione in pari data di un nuovo mandato di arresto sostitutivo di quello precedente" ha annullato la sentenza del 26.3.2021, rinviando al fine di "stabilire quale la sorte del presente procedimento n. 9/21 alla luce del sopravvenuto Mandato di arresto del 30.3.2021 in ragione della sentenza n. 84 del 2021"; - in data 20.4.2021 la Corte di appello ha definito il procedimento mae n. 11/21, originato dalla esecuzione della sentenza n. 84 del 2021:
a) disponendo non farsi luogo alla consegna del Gruita;
b) riconoscendo la sentenza in questione;
c) dichiarando assorbita la sentenza del 26.3.2021 oggetto del presente procedimento; - essendo divenuta irrevocabile il provvedimento con cui è stato definito il Mandato di arresto europeo n. 11 del 2021, il procedimento in esame dovrebbe considerarsi assorbito.
3. Rispetto a tale articolato quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedotto essendosi sostanzialmente il ricorrente limitato ad osservare in maniera tutt'altro che chiara, da una parte, che con la sentenza n. 84 del 2021 fossero stati annullati i mandati per la esecuzione della pena con "l'ulteriore rilascio di informazioni richieste al passaggio in giudicato della sentenza", e, dall'altra, che la Corte di appello non avrebbe fatto richiesta di acquisizione di dette ulteriori informazioni.Si tratta di una prospettazione preclusa in quanto volta a prospettare in maniera generica vizi che, al più, avrebbero dovuto farsi valere avverso la sentenza del 20.4.2021.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso in R