Sentenza — n. 35963/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Daci Shkelzen, nato in Albania 1'8 novembre 1975 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari del 16 luglio 132 2d visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Tomaso Epidendio che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 718 cod. proc. pen, art. 716 cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35963/2021 — snpen · Corte di Cassazione: VI Sent., 21/10/2020, n. 443 rv. 280553) hanno affermato che il procedimento in camera di consiglio davanti alla corte d'appello chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando deve svolgersi nelle forme "partecipate" previste dall'art. 127 cod. proc. pen. e non secondo la procedura "de plano" stabilita in via ordinaria dall'art. 299 dello stesso codice; considerato che nella specie l'ordinanza è stata emessa al di fuori della specifica udienza ex art. 127 cod. proc. pen., con la conseguenza che la stessa e il relativo procedimento devono ritenersi affetti da nullità in radice, ai sensi degli artt. 127, comma 5, e 178, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Daci Shkelzen, nato in Albania 1'8 novembre 1975 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari del 16 luglio 132 2d visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Tomaso Epidendio che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO Premesso che nei confronti di Daci Shkelzen il 3 luglio 2021 è stata disposta la custodia cautelare in carcere in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità dell'Albania, risultando il suddetto indagato per il reato di traffico di stupefacenti relativo alla esportazione verso l'Italia di sostanza stupefacente del tipo cannabis coltivata in Albania; che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha respinta- l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata al predetto; che contro tale ordinanza il difensore dell'estradando ha proposto ricorso, affidando l'impugnazione a due diversi motivi e, in particolare, deducendo, la violazione dell'art. 718 cod. proc. pen., in quanto il rigetto dell'istanza diretta alla revoca o alla sostituzione della misura è stata deliberata dalla Corte di appello senza fissare l'udienza finalizzata alla decisione collegiale nonché lamentando il difetto di motivazione quanto alle ragioni difensive esposte a sostegno del provvedimento invocato, rigettato, peraltro, con argomentazioni manifestamente inconferenti; ritenuto che il ricorso è fondato, in quanto l'art. 718 cod. proc. pen. prevede che sulla revoca o la sostituzione delle misure coercitive disposte per fini estradizionali ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., decide la corte di appello, previa fissazione di apposita udienza; che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224612), con orientamento costantemente ribadito nel tempo ( da ultimo, Sez.
VI Sent., 21/10/2020, n. 443 rv. 280553) hanno affermato che il procedimento in camera di consiglio davanti alla corte d'appello chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando deve svolgersi nelle forme "partecipate" previste dall'art. 127 cod. proc. pen. e non secondo la procedura "de plano" stabilita in via ordinaria dall'art. 299 dello stesso codice; considerato che nella specie l'ordinanza è stata emessa al di fuori della specifica udienza ex art. 127 cod. proc. pen., con la conseguenza che la stessa e il relativo procedimento devono ritenersi affetti da nullità in radice, ai sensi degli artt. 127, comma 5, e 178, lett.
a) e b) , cod. proc. pen.; che, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari che dovrà deliberare sulla istanza di revoca della misura cautelare, osservando le disposizioni di cui all'art. 718 cod. proc. pen., così come sopra interpretate;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso il 29/09/2021. Il Consigliere estensore Il Pres nte Benedetto Paternò Ra