Sentenza — n. 35960/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ed in riforma del provvedimento dell'il marzo 2020 - con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva ordinato la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, originariamente applicata a Davide Carpano, con quella degli arresti domiciliari — disponeva nuovamente l'applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti del prevenuto, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1, cod. pen., nonché ai delitti di detenzione illegale di armi e munizioni anche da guerra, per avere fatto parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante a Vieste, Cerignola e altri luoghi da giugno del 2017, con fatti accertati sino ad ottobre del 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35960/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carpano Davide, nato a Foggia il 15/05/1991 avverso l'ordinanza del 03/05/2021 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. Potito Flagella, in sostituzione dell'avv. Paolo D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ed in riforma del provvedimento dell'il marzo 2020 - con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva ordinato la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, originariamente applicata a Davide Carpano, con quella degli arresti domiciliari — disponeva nuovamente l'applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti del prevenuto, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1, cod. pen., nonché ai delitti di detenzione illegale di armi e munizioni anche da guerra, per avere fatto parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante a Vieste, Cerignola e altri luoghi da giugno del 2017, con fatti accertati sino ad ottobre del 2018.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Carpano, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti quattro motivi. 2.1. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere il Tribunale dell'appello cautelare erroneamente fatto riferimento alla gravità indiziaria, omettendo di considerare come le esigenze cautelari ben potessero essere soddisfatte con l'applicazione della misura degli arresti domiciliari in un luogo lontano da quello in cui erano stati commessi i reati contestati; facendo riferimento al contenuto di una intercettazione ambientale irrilevante; e valorizzando la presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che è determinante solo ai fini della affermazione della esistenza dei bisogni di cautela, non anche ai fini della scelta della misura. 2.2.
Violazione di legge, in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, per avere il Tribunale di Bari valorizzato la circostanza della assenza di prova di una rescissione del vincolo associativo, che non rileva per il delitto associativo oggetto di addebito; e senza considerare che il Carpano aveva rispettato le prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari per oltre quattordici mesi. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Bari ingiustificatamente disatteso l'eccezione difensiva di inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, dato che il provvedimento cdsì impugnato era stato, nel frattempo, sostituito da altra ordinanza 'migliorativa' con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva concesso al Carpano gli arresti domiciliari da eseguirsi a Viste e non anche a Lanciano, senza considerare che la cittadina foggiana era stata indicata come l'epicentro operativo del sodalizio criminale in argomento e che il successivo provvedimento era stato adottato in ragione di una sopravvenuta ulteriore attenuazione delle esigenze cautelari per le precarie condizioni di salute dell'indagato.2.4.
Violazione di legge, per avere il Tribunale pugliese deciso sull'impugnazione del Pubblico Ministero benché lo stesso fosse stato proposto tardivamente. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Daniele Carpano sia inammissibile.
2. I primi due motivi del ricorso - strettamente connessi tra loro e, dunque, esaminabili congiuntamente - sono inammissibili perché in parte presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge e, in parte, perché manifestamente infondati. 2.1. Costituiscono espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità i principi secondo i quali la motivazione del provvedimento in materia di misure cautelari è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).
Alla luce di tali principi di diritto deve escludersi che abbia violato le indicate disposizioni di legge l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare dal Tribunale di Bari che, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha chiarito come la misura degli arresti domiciliari fosse inadeguata a fronteggiare il rischio di recidiva: tenuto conto che l'associazione per delinquere di cui il Carpano era risultato partecipe, aveva continuato ad operare anche dopo l'arresto dei capi e dirigenti; e che il Carpano, durante il periodo di detenzione in carcere, aveva dato indicazioni affinché all'esterno venisse 'recuperata' la droga a lui riferibile, pure confidando ad un compagno di cella che stava valutando come "ricominciare da zero" dopo la conclusione della vicenda giudiziaria nella quale si era trovato coinvolto.
Dati informativi e argomentazioni con le quali il ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle emergenze procedimentali. Del tutto irrilevante è, poi, la doglianza difensiva riguardante il fatto nel provvedimento gravato sarebbe stato ingiustificatamente rivalutato "il quadro di gravità indiziaria", in quanto dalla lettura della motivazione si evince chiaramente che il Tribunale del riesame aveva inteso esclusivamente valutare il contesto degli elementi di conoscenza a disposizione ai fini della sollecitata verifica circa l'adeguatezza della misura applicata rispetto alle esigenze prospettate, senza compiere alcun nuovo accertamento della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.2.
Giuridicamente corretta è la decisione impugnata anche nella parte in cui ha valorizzato la disposizione dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, come noto, nel testo attualmente vigente, ha recepito i dicta di una serie di pronunce della Corte costituzionale: in base a tale disposizione, per i reati ivi elencati diversi da quelli di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen. - dunque anche per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato all'odierno ricorrente - opera una doppia presunzione relativa: in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salva la prova contraria, le esigenze cautelari si presumono esistenti e il titolo del delitto contestato impone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Nel caso di specie la difesa si è limitata ad enunciare in forma molto indeterminata il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale dell'appello cautelare, che aveva segnalato l'assenza di concreti elementi idonei a contrastare la presunzione iuris tantum derivante dalla operatività nella fattispecie dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: non potendo essere valorizzato il dato neutro del mero decorso del tempo ed essendo, anzi, l'esistenza del rischio di recidiva e della inidoneità di altre misure a fronteggiare il periculum libertatis confermata dall'accertato pieno inserimento del Carpano nel contesto criminale riferibile alle iniziative di un sodalizio che aveva continuato ad operare durante la detenzione di molti affiliati (gruppo criminale dal quale il prevenuto non aveva dimostrato di essersi allontanato).
3. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Con la sua impugnazione il Pubblico Ministero aveva devoluto al Tribunale dell'appello cautelare la questione della idoneità della misura degli arresti domiciliari a soddisfare l'indicato bisogno di cautela: questione rispetto alla quale nessuna incidenza poteva avere la circostanza che, nelle more, fossero state modificate le sole modalità esecutive di quella misura, in particolare con l'indicazione di un diverso luogo dove eseguire la misura rispetto a quello originariamente individuato.Sotto tale aspetto, la decisione dei giudici di merito è legittima, essendosi uniformata al criterio ermeneutico - di cui in questa sede va ribadita la validità - secondo il quale sussiste l'interesse del Pubblico Ministero all'appello avverso l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche nel caso in cui, "medio tempore", abbia espresso parere favorevole ad un mutamento delle modalità di esecuzione della nuova misura (ad esempio, all'autorizzazione in favore dell'imputato ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi al lavoro), non potendo ravvisarsi acquiescenza alla intervenuta modifica della misura (in questo senso Sez. 1, n. 43525 del 19/09/2013, Croci, Rv. 257657).
Nel corso della discussione nell'odierna udienza camera il difensore ha fatto cenno ad una violazione dell'obbligo di motivazione in ordine alla verifica che il Tribunale dell'appello avrebbe dovuto rifare circa l'adeguatezza di una misura, quella in corso degli arresti domiciliari, rispetto a mutate esigenze di cautela: ma si tratta di una questione posta in questi termini per la prima volta solo oggi, di cui non vi è traccia nell'atto di impugnazione con il quale il ricorrente aveva posto esclusivamente il problema della sopravvenuta carenza di interesse del Pubblico Ministero a coltivare l'appello cautelare.
4. Il quarto motivo del ricorso è del tutto privo di pregio poiché l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione a suo tempo proposta dal Pubblico Ministero è stata formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione, essendo stati sottratti l'esame della questione e il correlato accertamento di fatto alla cognizione del Tribunale dell'appello cautelare: ed è pacifico che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art