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Sentenza — n. 35959/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35959/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35959/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Taranto, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., annullava il provvedimento del 3 aprile 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Anna Fumarola, sottoposta ad indagini in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere - in Martina Franca il 2 aprile 2021 - illegalmente detenuto, in concorso con il marito Pietro Leone, sostanza stupefacente del tipo marijuana e eroina. Rilevava il Tribunale del riesame come sussistessero gravi indizi di colpevolezza a carico della prevenuta in ordine al delitto contestatogli (esclusa l'aggravante dell'ingente quantità delle droghe), ma come la Fumarola dovesse essere rimessa in libertà per l'assenza delle esigenze di cautela giustificative dell'applicazione della indicata misura coercitiva.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 35959/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la Fumarola, con atto sottoscritto dai suoi difensori, la quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen. 273 e 192 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Taranto confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, benché le carte del procedimento avessero escluso la prova di un suo reale concorso nella detenzione delle sostanze stupefacenti ascrivibile al solo di lei coniuge.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico qualificato di eroina tossicodipendenza test sul consumo di droga contestazione della presunzione di paternità

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la Fumarola, con atto sottoscritto dai suoi difensori, la quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fumarola Anna, nata a Martina Franca (TA) il 14/12/1980 avverso l'ordinanza del 13/04/2021 del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Taranto, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., annullava il provvedimento del 3 aprile 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Anna Fumarola, sottoposta ad indagini in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere - in Martina Franca il 2 aprile 2021 - illegalmente detenuto, in concorso con il marito Pietro Leone, sostanza stupefacente del tipo marijuana e eroina. Rilevava il Tribunale del riesame come sussistessero gravi indizi di colpevolezza a carico della prevenuta in ordine al delitto contestatogli (esclusa l'aggravante dell'ingente quantità delle droghe), ma come la Fumarola dovesse essere rimessa in libertà per l'assenza delle esigenze di cautela giustificative dell'applicazione della indicata misura coercitiva.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la Fumarola, con atto sottoscritto dai suoi difensori, la quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen. 273 e 192 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Taranto confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, benché le carte del procedimento avessero escluso la prova di un suo reale concorso nella detenzione delle sostanze stupefacenti ascrivibile al solo di lei coniuge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Anna Fumarola sia inammissibile.

2. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (così, tra le molte, Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567).

Alla luce di tale criterio interpretativo va rilevato come il ricorso oggi in esame non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto la ricorrente è stata rimessa in libertà per un annullamento del provvedimento genetico della misura custodiale, ma la stessa, né personalmente né a mezzo di proprio procuratore speciale, ha dichiarato di voler coltivare l'impugnazione allo scopo di veder affermata l'originaria insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, dunque, al fine di poter vedere riconosciuto il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione.3.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Cons estensore Il Pres