Sentenza — n. 35957/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza disponeva l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di Carlo Maria Capristo, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di abuso di ufficio, favoreggiamento personale, corruzione aggravata per atti contrari ai doveri d'ufficio e concussione, commessi tra il 2011 e il luglio del 2019 nella veste di procuratore della Repubblica dapprima presso il Tribunale di Trani e poi presso il Tribunale di Taranto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35957/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Carlo Maria Capristo sia inammissibile, avendo l'interessato rinunciato all'impugnazione per sopravvenuta mancanza di interesse (essendo stato accertato che la misura cautelare applicata è stata revocata dal giudice competente).
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Capristo Carlo Maria, nato a Gallipoli (Le) il 19/02/1953 avverso l'ordinanza del 07/06/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza disponeva l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di Carlo Maria Capristo, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di abuso di ufficio, favoreggiamento personale, corruzione aggravata per atti contrari ai doveri d'ufficio e concussione, commessi tra il 2011 e il luglio del 2019 nella veste di procuratore della Repubblica dapprima presso il Tribunale di Trani e poi presso il Tribunale di Taranto.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per saltum il Capristo, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto, con un unico punto, la violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per carenza e manifesta illogicità, per avere il Giudice per le indagini preliminari disposto l'applicazione di quella misura cautelare per fatti molto risalenti nel tempo e in assenza di concreti elementi da cui poter desumere l'esistenza di un pericolo di inquinamento delle prove e di un rischio di recidiva; senza tenere conto dello stato di incensuratezza dell'indagato, del fatto che lo stesso è oramai andato in pensione e ha 'dismesso' il ruolo di procuratore della Repubblica, ed ancora che nello stesso procedimento penale, con riferimento ad altre ipotesi di reato, la misura cautelare a suo tempo applicatagli è stata già revocata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Carlo Maria Capristo sia inammissibile, avendo l'interessato rinunciato all'impugnazione per sopravvenuta mancanza di interesse (essendo stato accertato che la misura cautelare applicata è stata revocata dal giudice competente).
2. Va esclusa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto la mancanza di interesse è dovuta ad una emergenza sopravvenuta non imputabile al prevenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 21/09/2021 Il Con .iglie estensore Il Presente rcol ri le Stefano