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Sentenza — n. 35956/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35956/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35956/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto nell'interesse dell'imputato e, per l'effetto, confermava il provvedimento del 24 febbraio 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disatteso la richiesta con cui Mario Romano, imputato per il reato di partecipazione ad )( un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, aveva domandato di essere autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione ove si trova agli arresti domiciliari per poter svolgere attività lavorativa.

Regesto Legislator

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artt. 284 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35956/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e illogicità, per avere il Tribunale dell'appello ingiustificatamente motivato la propria decisione facendo riferimento anche alla gravità della condotta delittuosa per la quale il Romano è stato condannato, senza considerare che nel giudizio di cognizione sono state escluse le aggravanti del ruolo di capo e promotore, e della disponibilità di armi da parte del sodalizio.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti allontanamento nonostante motivi di salute domanda d'asilo di rom dipendenza da sostanze stupefacenti trattamento residenziale delle dipendenze spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

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artt. 284 cod. proc. pen
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da Romano Mario, nato a Maddaloni il 17/03/1998 avverso l'ordinanza del 03/05/2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. Claudio Guzzo, in sostituzione dell'avv. Vittorio L. Fucci, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto nell'interesse dell'imputato e, per l'effetto, confermava il provvedimento del 24 febbraio 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disatteso la richiesta con cui Mario Romano, imputato per il reato di partecipazione ad )( un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, aveva domandato di essere autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione ove si trova agli arresti domiciliari per poter svolgere attività lavorativa.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Romano, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 284 cod. proc. pen., 4 e 32 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e illogicità, per avere il Tribunale dell'appello cautelare erroneamente confermato il primo provvedimento sostenendo che lo stato di indigenza dovesse essere rapportato alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare, laddove sarebbe stato più corretto far riferimento alle condizioni economiche personali dell'imputato, bisognevole di lavorare per poter affrontare le costose cure odontoiatriche di cui egli necessità. 2.2.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e illogicità, per avere il Tribunale dell'appello ingiustificatamente motivato la propria decisione facendo riferimento anche alla gravità della condotta delittuosa per la quale il Romano è stato condannato, senza considerare che nel giudizio di cognizione sono state escluse le aggravanti del ruolo di capo e promotore, e della disponibilità di armi da parte del sodalizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile per aspecíficità del suo contenuto, non essendosi la difesa realmente confrontata con tutti gli argomenti posti a fondamento della decisione gravata. Il ricorrente, infatti, si è doluto del fatto che il Tribunale avesse ritenuto che lo stato di indigenza non era stato dimostrato e che, anzi, era provato che gli altri componenti della famiglia del Romano sono percettori di reddito e, dunque, avrebbero potuto fare fronte alle esigenze del loro congiunto. Tuttavia la difesa ha omesso di 'dialogare' in maniera completa con le argomentazioni che erano state valorizzate dal Collegio dell'appello cautelare per disattendere il gravame: considerato che il Tribunale aveva sottolineato come, anche a prescindere dalla questione - invero controversa - della esistenza di un obbligo a carico degli altri componenti di quel nucleo familiare di sostenere l'imputato, questi non avesse fornito adeguata dimostrazione documentale circa la necessità e assoluta indifferibilità degli costosi esami strumentali e delle altre cure odontoiatriche, per affrontare economicamente le quali aveva rappresentato di avere necessità dì lavorare.

Va, dunque, riaffermato il principio di diritto secondo il quale l'indicazione, nel ricorso per cassazione, di alcuni passaggi argomentativi che si prospettano come causa di un'erronea o immotivata decisione, non vale a soddisfare l'esigenza di specificità dei motivi di gravame, dovendo questi comunque rappresentare le ragioni per le quali quelle valutazioni, se correttamente o diversamente effettuate, avrebbero dovuto necessariamente o, quantomeno, presumibilmente, dar luogo ad una differente pronuncia decisoria (in questo senso Sez. 5, n. 8096 del 11/01/2007, Lusana, Rv. 235734).

Sotto questo punto di vista, risulta pure irrilevante il mero indeterminato richiamo, contenuto nel ricorso, alla valutazione operata dal Tribunale in via incidentale, anche della personalità dell'imputato e implicitamente alla pericolosità dello stesso.

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consi er estensore Il Presidente E rile Stefano Moglni tpx