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Sentenza — n. 35955/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35955/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35955/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 4 marzo 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catanzaro aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliarì (in seguito sostituita con quella del divieto di dimora nella regione Calabria) nei confronti di Ciriaco Casella in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35955/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535). Alla luce di tali regulae luris bisogna prendere atto come l'odierno ricorrente non abbia un concreto interesse a mettere in discussione la correlazione tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza gravata, in quanto il Tribunale del riesame di Catanzaro, che si stava orientando ad accogliere parzialmente il gravame con la sostituzione della misura applicata con altra meno gravosa, ha correttamente preso atto come quel risultato fosse stato già raggiunto dall'interessato, avendo il Giudice per le indagini preliminari, nelle more della trattazione del procedimento di impugnazione, accolto un'analoga richiesta difensiva di sostituzione della iniziale misura coercitiva.

Parole chiave

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motivi di cassazione revoca del permesso di dimora modifica di misure cautelari modifica della curatela riesame della carcerazione preventiva riesame della curatela

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Casella Ciriaco, nato a Praia a Mare il 05/05/1989 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 4 marzo 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catanzaro aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliarì (in seguito sostituita con quella del divieto di dimora nella regione Calabria) nei confronti di Ciriaco Casella in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Casella, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.127, 274 e 275 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura, con condanna al pagamento delle spese processuali, benché dal percorso argomentativo seguito nella motivazione il Collegio avesse lasciato intendere che l'intenzione era quella di riformare l'originaria ordinanza con la sostituzione della misura applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.

2. La doglianza principale del ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. Costituisce íus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nel sistema processuale penale la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul mero concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (così, di recente, Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693). Dunque, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269;

Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535). Alla luce di tali regulae luris bisogna prendere atto come l'odierno ricorrente non abbia un concreto interesse a mettere in discussione la correlazione tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza gravata, in quanto il Tribunale del riesame di Catanzaro, che si stava orientando ad accogliere parzialmente il gravame con la sostituzione della misura applicata con altra meno gravosa, ha correttamente preso atto come quel risultato fosse stato già raggiunto dall'interessato, avendo il Giudice per le indagini preliminari, nelle more della trattazione del procedimento di impugnazione, accolto un'analoga richiesta difensiva di sostituzione della iniziale misura coercitiva.

Sotto questo di vista, la decisione del Tribunale di confermare il provvedimento impugnato va esente da censura di legittimità nella misura in cui è stata giustificata dalla riaffermazione dell'esistenza delle esigenze poste a fondamento della iniziativa cautelare: determinazione, quest'ultima, contro la quale la difesa dell'indagato ha finito per non muovere alcuna censura.

3. Il ricorso è, invece, fondato nella parte in cui il Casella si è doluto della decisione di condanna al pagamento delle spese del procedimento, in quanto il Tribunale, prendendo atto che l'indagato aveva già ottenuto la sostituzione della misura originariamente applicata con altra meno gravosa corrispondente a quella che lo stesso Collegio riteneva avrebbe voluto 'concedere', ha di fatto riconosciuto che l'istanza di riesame era almeno in parte fondata, sicché difettava la soccombenza che avrebbe potuto giustificare quella condanna. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio in parte qua, nei termini meglio indicati nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna alle spese processuali, condanna che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 21/09/2021 Il Con lier es