Sentenza — n. 35954/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 26 novembre 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord disponeva l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Nicola Tamburrino, sottoposto ad indagini, nella veste di sindaco del comune di Villa Literno, in relazione ai reati di corruzione aggravata (capi DD) e GG), e di falso ideologico aggravato e continuato (capo EE) delle imputazioni provvisorie), commessi in concorso, tra gli altri, di Salvatore e Francesco Nicchiniello. Tale provvedimento veniva confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 30 dicembre 2019, che la Corte di cassazione, con sentenza dell'Il giugno 2020, annullava, rilevando come fosse viziata la motivazione della decisione del Collegio del riesame che, ai fini del riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per quei reati contestati come commessi a Villa Literno, aveva giudicato utilizzabili i risultati delle disposte intercettazioni di comunicazioni autorizzate con riferimento ad altra vicenda giudiziaria che aveva visto protagonisti i due Nicchiniello in relazione ad altri analoghi reati corruttivi commessi, però, nel territorio di Lusciano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 270 cod. proc. pen, art. 12 cod. proc. pen, art. 627 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35954/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sempre in via preliminare va chiarito che l'ambito decisionale devoluto con il ricorso oggi in esame è più limitato rispetto a quello oggetto della precedente sentenza di questa Corte di cassazione del 6 novembre 2020, in quanto risulta oramai definitivamente accertato - sia pur agli specifici fini incidentali che qui rilevano - l'assenza di una connessione 'qualificata', ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., tra i reati oggetto della 'vicenda di Villa Literno' e quelli della 'vicenda di Lusciano': l'assenza di tale collegamento sostanziale è stato escluso dal Tribunale del riesame in sede di rinvio con una determinazione che, non contestata dal Pubblico Ministero con un nuovo ricorso, deve considerarsi integrante gli estremi di un giudicato cautelare.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tamburrino Nicola, nato ad Aversa (CE) il 27/12/1981 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per il ricorrente l'avv. Nicola Quatrano e l'avv. Umberto Pappadia, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Stellato, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 novembre 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord disponeva l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Nicola Tamburrino, sottoposto ad indagini, nella veste di sindaco del comune di Villa Literno, in relazione ai reati di corruzione aggravata (capi DD) e GG), e di falso ideologico aggravato e continuato (capo EE) delle imputazioni provvisorie), commessi in concorso, tra gli altri, di Salvatore e Francesco Nicchiniello. Tale provvedimento veniva confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 30 dicembre 2019, che la Corte di cassazione, con sentenza dell'Il giugno 2020, annullava, rilevando come fosse viziata la motivazione della decisione del Collegio del riesame che, ai fini del riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per quei reati contestati come commessi a Villa Literno, aveva giudicato utilizzabili i risultati delle disposte intercettazioni di comunicazioni autorizzate con riferimento ad altra vicenda giudiziaria che aveva visto protagonisti i due Nicchiniello in relazione ad altri analoghi reati corruttivi commessi, però, nel territorio di Lusciano.
2. Decidendo in sede di rinvio, con ordinanza del 15 luglio 2020 il Tribunale di Napoli annullava l'innanzi menzionato provvedimento genetico della misura cautelare, rilevando, alla luce delle indicazioni formulate nella sentenza rescindente della Cassazione, come non vi fossero elementi concreti per ritenere che i reati commessi a Villa Literno e quelli consumati a Lusciano fossero stati posti in essere dai Nisciniello in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: valutazione, questa, alla luce della quale il Collegio del riesame reputava inutilizzabili ex art. 270 cod. proc. pen. le intercettazioni nei confronti del Tannburrino, con la conseguente esclusione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
In accoglimento di un ricorso del Pubblico Ministero - che aveva sostenuto come gli episodi delittuosi di Villa Literno dovessero considerarsi oggetto di indagine nell'ambito dello stesso procedimento riguardante i reati commessi - anche quella seconda decisione veniva annullata dalla Corte di cassazione che, con sentenza del 6 novembre 2020, tornava a sollecitare una rivalutazione da parte dei giudici di merito della questione della utilizzabilità di quelle intercettazioni, da compiere nel rispetto dei criteri ermeneutici dettati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 'Cavallo' del 2019.
3. Decidendo una seconda volta in sede di rinvio, il Tribunale del riesame, con l'ordinanza del 24 febbraio 2021 oggetto dell'impugnazione oggi in esame, escludeva l'esistenza di una connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra i reati oggetto delle due diverse vicende giudiziarie, ma riteneva i risultati di quelle attività captative comunque utilizzabili, considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, che aveva autorizzato e prorogato le operazioni di intercettazione, aveva esteso il proprio "vaglio" non solamente sui dati di conoscenza riguardanti la vicenda di Lusciano, ma anche su quelli relativi alla vicenda di Villa Literno, riconoscendo un inequivoco collegamento tra quei reati. Il Tribunale di Napoli affermava, dunque, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Tamburrino, concludendo, tuttavia, per l'annullamento dell'originario provvedimento cautelare per una sopravvenuta carenza delle esigenze di cautela.
4. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Tamburrino, con atto sottoscritto dai suoi difensori e procuratori speciali, il quale, premesso di avere interesse ad ottenere una pronuncia sul ricorso per poter poi tutelare il proprio diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, ha dedotto i seguenti due motivi. 4.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 266, 267 e 270 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Napoli erroneamente ritenuto che i provvedimenti di autorizzazione delle intercettazioni emessi dal Giudice per le indagini preliminari esclusivamente sulla base della riconosciuta esistenza di gravi indizi di reità con riferimento alle vicende delittuose di Lusciano potessero "coprire" (ai fini della utilizzabilità degli esiti delle captazioni) anche i reati concernenti la diversa vicenda di Villa Literno: laddove a questo secondo gruppo di illeciti quel Giudice si era limitato solo a fare cenno, affermando che gli esiti delle registrazioni avevano fatto emergere l'esistenza di "analoghe pratiche illecite che vedevano protagonisti i titolari dell'impresa Nicchiniello e il sindaco e i tecnici di Villa Literno"; così riconoscendo che le investigazioni fin lì svolte avevano al più fatto emergere una nuova notizia di reato, rispetto alla quale un nuovo provvedimento autorizzativo di intercettazioni telefoniche e ambientali, fondato sulla accertata sussistenza dei gravi indizi di reità, era stato adottato solo in data 7 marzo 2017. 4.2.
Violazione di legge, in relazione agli artt. 623, comma 3, 292, comma 2, lett. c-bis), e 309, comma 9, cod. proc. pen., e mancanza di motivazione, per avere il Tribunale del riesame omesso di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la sentenza di annullamento del 6 novembre 2020, non avendo verificato se per i fatti di Villa Literno le intercettazioni fossero state autonomamente autorizzate dal Giudice per le indagini preliminari, previa verifica della gravità indiziaria e della assoluta indispensabilità dell'impiego di quel mezzo di ricerca della prova: così erroneamente ritenendo che la questione fosse stata già risolta dalla sentenza rescindente.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Tamburrino vada rigettato.
2. Alla luce dei criteri interpretativi formulati dalla giurisprudenza di legittimità (per i quali si veda, tra le tante, Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567), va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso in quanto, pur avendo esso ad oggetto una ordinanza del Tribunale del riesame di annullamento dell'iniziale provvedimento applicativo della misura cautelare personale, misura così divenuta inefficace, il ricorrente - a mezzo dei propri difensori muniti di procura speciale - ha espressamente dichiarato di avere interesse a coltivare l'impugnazione ai fini dell'affermazione della mancanza originaria dei gravi indizi di colpevolezza e, dunque, del potenziale riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
3. Sempre in via preliminare va chiarito che l'ambito decisionale devoluto con il ricorso oggi in esame è più limitato rispetto a quello oggetto della precedente sentenza di questa Corte di cassazione del 6 novembre 2020, in quanto risulta oramai definitivamente accertato - sia pur agli specifici fini incidentali che qui rilevano - l'assenza di una connessione 'qualificata', ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., tra i reati oggetto della 'vicenda di Villa Literno' e quelli della 'vicenda di Lusciano': l'assenza di tale collegamento sostanziale è stato escluso dal Tribunale del riesame in sede di rinvio con una determinazione che, non contestata dal Pubblico Ministero con un nuovo ricorso, deve considerarsi integrante gli estremi di un giudicato cautelare.
4. I due motivi del ricorso oggi in esame, strettamente connessi tra loro e, dunque, esaminabili congiuntamente, sono infondati. Nella richiamata sentenza rescindente del 6 novembre 2020 la Corte di cassazione aveva demandato al giudice del rinvio il compito di verificare se il provvedimento o i provvedimenti autorizzatori o di proroga delle intercettazioni avessero riguardato esclusivamente i reati ipotizzati come commessi nel comune di Lusciano, per i quali i primi decreti di autorizzazione erano stati formalmente emessi, ovvero vi fossero analoghi provvedimenti che, per il loro tenore motivazionale, dovessero reputarsi adottati anche per quei reati ipotizzati come commessi nel territorio di Villa Literno, che avrebbero visto coinvolto il Tamburrino e che erano emersi grazie ai risultati delle prime attività captative.In particolare, in quella sentenza rescindente era stato precisato che i giudici di merito avevano "omesso di verificare se i fatti di Villa Literno e la conseguente posizione di indagato del Tamburrino, fossero stati già sottoposti al vaglio del giudice per le indagini preliminari, anche in relazione alla loro evoluzione temporale, in epoca precedente all'iscrizione del medesimo Tamburrino nel registro degli indagati, e precisamente all'atto delle prime richieste di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni formalmente richieste per le vicende di Lusciano": cioè se "tramite il rinvio alla richiesta ed alle informative allegate, ovvero tramite valutazioni dirette... il vaglio dell'opportunità e, di conseguenza, della piena utilizzabilità delle intercettazioni (fosse) stato sempre svolto anche in relazione alla possibile ipotesi corruttiva di Villa Literno" che aveva coinvolto, tra gli altri, anche il Tamburrino.
Così definito il criterio al quale il giudice di rinvio si sarebbe dovuto uniformare - principio di diritto vincolante che, è bene sottolinearlo, non rientra nelle prerogative di questo Collegio ridefinire o modificare - va rilevato come con l'ordinanza gravata il Tribunale di Napoli abbia correttamente adempiuto alle indicazioni che erano state impartite con la sentenza di annullamento. Il Collegio del riesame ha chiarito, con motivazione congrua, nella quale non è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, già nei primi decreti di autorizzazione e di proroga (recanti i numeri nt. 1347-1348-1349-1352/16) e poi ancora nel successivo decreto del 6 dicembre 2016 di autorizzazione delle intercettazioni sull'utenza in uso al Tamburrino (nt. n. 1503/16), aveva dapprima "autonomamente vagliato il materiale probatorio ritenendolo adeguato per legittimare il prosieguo delle attività di captazione autorizzate nei confronti del Nicchiniello (anche per i fatti) di Villa Literno"; e, in seguito, compiuto una diretta disamina "dei fatti di reato commessi in Villa Literno", riguardanti "pratiche illecite che vedevano protagonisti i titolari dell'impresa Nicchiniello e il sindaco e i tecnici del comune di Villa Literno in relazione alla costruzione di una struttura recettizia", essendo stata probatoriamente delineata l'esistenza "di un accordo corruttivo" concretizzatosi "nell'impegno a rilasciare un permesso per costruire in cambio di sostegno elettorale".
La disamina diretta del contenuto di quei decreti - che questa Corte ha effettuato perché riguardante una 'questione di fatto' attinente alla operatività della prospettata sanzione processuale - ha permesso di avere conferma del fatto che il giudice per le indagini preliminari, nell'autorizzare fin dal dicembre del 2016 la proroga di quelle operazioni di intercettazione, avviate sulla base dei precedenti provvedimenti autorizzatori sopra menzionati, ebbe a richiamare espressamente la richiesta del Pubblico Ministero (e dell'allegata informativa dei carabinieri) nella quale si parlava di "evoluzione" delle investigazioni riguardanti "le due vicende" oggetto di indagine, compresa quella di Villa Literno nella quale erano risultati coinvolti, "oltre agli imprenditori, il sindaco Nicola Tamburrino" (la cui utenza telefonica era stata poi significativamente sottoposta a controllo) e "il tecnico arch.
Giuseppe D'Ausilio" (v. decreto del 30 dicembre 2016). Tale apparato argomentativo, idoneo ad escludere la sussistenza della lamentata violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., è stato censurato con il nuovo atto di impugnazione in termini talora generici e, comunque, con argomenti che non colgono nel segno. Il ricorrente ha ammesso come sia irrilevante che la notitia criminis riguardante il Tamburrino fosse stata formalmente iscritta nel registro degli indagati solo in epoca successiva all'adozione dei primi provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni inerenti alla vicenda corruttiva di Villa Literno: sicché è ininfluente l'aver sostenuto, nella impostazione difensiva, che solamente nel marzo del 2017, con l'acquisizione di documentazione amministrativa e con la stesura di una apposita informativa di reato da parte della polizia giudiziaria, fossero state meglio definite le ipotesi delittuose addebitabili al prevenuto e ai suoi concorrenti.
Le ulteriori doglianze difensive, pur rappresentate in termini di mancata osservanza degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. (essendo oramai del tutto irrilevante, per quanto innanzi evidenziato, il riferimento all'art. 270 cod. proc. pen.), appaiono all'evidenza formulate per tentare di modificare la portata e il concreto ambito applicativo del principio di diritto cui il giudice di rinvio si sarebbe dovuto uniformare, operazione chiaramente non consentita in questa sede. Risulta così fuorviante il richiamo operato dalla difesa, nel primo motivo del ricorso, alla necessità di una verifica - asseritamente omessa dal Tribunale di Napoli in sede di rinvio - della differenza tra "l'acquisizione di elementi riguardanti fatti di reato diversi da quelli oggetto della intercettazione originaria" e il controllo della sussistenza, con riferimento a tali 'nuovi' fatti di reato, "dei gravi indizi di reità".
Si tratta, invero, di regola di verifica di cui non era stata sollecitata l'applicazione, tenuto conto - lo si ribadisce - che nella sentenza rescindente del 20 novembre 2020, il Supremo Collegio aveva espressamente chiarito come, ai fini della valutazione della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni a quibus (cioè di quelle eseguite in epoca anteriore al marzo del 2017), sarebbe stato sufficiente accertare se nei decreti autorizzativi delle captazioni fossero stati "vagliati" dal giudice, "in termini di sostanziale riconoscimento della relativa gravità indiziaria", anche i reati commessi a Villa Literno: ben potendo, sulla base di tale presupposto, ritenersi autorizzato l'impiego di quel mezzo di ricerca della prova anche per i delitti ulteriori rispetto a quelli (di Lusciano) oggetto dei primi provvedimenti autorizzatori emessi nei confronti dei Nicchiniello.
Verifica che, come detto, in sede di rinvio è stata effettuata, con gli esiti decisori sopra delineati: risultati che il ricorrente ha cercato infruttuosamente di prospettare come non rispettosi di un principio in realtà diverso da quello enunciato dalla Cassazione nella sentenza di annullamento.
5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ric