Sentenza — n. 35952/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 1 marzo 2021 il Tribunale di Roma ha rigettato ex art.310 cod. proc. pen. l'appello proposto nell'interesse di Renato De Giorgi — indagato per il reato di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attualmente sottoposto a misura cautelare detentiva in relazione ad un mandato di arresto europeo processuale emesso il 5 giugno 2019 dall'autorità giudiziaria italiana ed inviato alle autorità greche per effetto di un'ordinanza applicativa di misura custodiale adottata nei suoi confronti il 9 maggio 2019 - avverso l'ordinanza adottata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma il 28 settembre 2020, con la quale veniva rigettata la richiesta declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per la intervenuta decorrenza dei termini di fase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 303 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35952/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Giorgi Renato, nato il 07/01/1968 a Brindisi avverso la ordinanza del 01/03/2021 del Tribunale di Roma; esaminati gli atti e letti il ricorso e la ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1 marzo 2021 il Tribunale di Roma ha rigettato ex art.310 cod. proc. pen. l'appello proposto nell'interesse di Renato De Giorgi — indagato per il reato di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attualmente sottoposto a misura cautelare detentiva in relazione ad un mandato di arresto europeo processuale emesso il 5 giugno 2019 dall'autorità giudiziaria italiana ed inviato alle autorità greche per effetto di un'ordinanza applicativa di misura custodiale adottata nei suoi confronti il 9 maggio 2019 - avverso l'ordinanza adottata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma il 28 settembre 2020, con la quale veniva rigettata la richiesta declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per la intervenuta decorrenza dei termini di fase.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge relativamente agli artt. 303, comma 1, lett. a), n. 3 e 310 cod. proc. pen., oltre a vizi della motivazione, per non avere l'ordinanza impugnata considerato che il predetto indagato si trova ristretto in regime carcerario da oltre un anno, esclusivamente in forza della esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 9 maggio 2019 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, sebbene il termine massimo di fase previsto dalla richiamata disposizione normativa sia ormai spirato.
Erronea, dunque, deve ritenersi, in tal senso, l'affermazione del Tribunale secondo cui non è stata ancora data esecuzione all'ordinanza del 9 maggio 2019 ed al relativo mandato di arresto europeo, perché in contrasto sia con le pertinenti disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 e della normativa greca di recepimento del mandato di arresto europeo, sia con la pacifica circostanza di fatto — in atti documentata - che il ricorrente è stato messo a conoscenza, dalle competenti autorità greche, dei provvedimenti emessi a suo carico.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 13 giugno 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per la preliminare ed assorbente ragione che, al momento (23 marzo 2021) della emissione dell'ordinanza in questa Sede impugnata, non risultava comunque decorso il termine annuale di fase ex art. 303 cod. proc. pen. rispetto alla data (4 giugno 2020) della intervenuta scarcerazione del ricorrente per il diverso titolo costituito da una sentenza di condanna emessa in territorio ellenico.2. Dalla documentazione allegata, e in particolare dal certificato di detenzione rilasciato dalle autorità elleniche in data 19 giugno 2020, emerge, infatti:
a) che in data 4 giugno 2020 il ricorrente è stato "rilasciato" per effetto di un provvedimento assunto dalla Corte di appello di Ioannina, la quale, contestualmente all'adozione di una serie di misure cautelari non detentive, ha sospeso l'esecuzione della condanna alla pena di anni quindici e mesi sei di reclusione ed euro 80.000,00 di multa, irrogata nei suoi confronti dalla predetta Autorità ellenica per il reato di traffico di sostanze stupefacenti;
b) che fino alla su indicata data del 4 giugno 2020 il ricorrente risulta essere stato sottoposto a misura cautelare detentiva unicamente in forza di un titolo emesso dall'Autorità giudiziaria ellenica, con il logico corollario che il termine annuale di fase previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cit. può decorrere dal 4 giugno 2020, avuto riguardo al principio, puntualmente richiamato nell'ordinanza impugnata, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia all'estero per effetto di altro e diverso titolo cautelare o detentivo ivi emesso (ex multis v. Sez. 6, n. 36677 del 07/05/2015, Sansone, Rv. 264580; Sez. 6, n. 6943 del 13/12/2018, dep. 2019, Ferreri, Rv. 275139).
3. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pres